CITTADINI STRANIERI - I paesi UE devono rispettare il diritto alla libera circolazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE

Nella risoluzione adottata giovedì, il Parlamento contesta fermamente la posizione di alcuni leader europei che invocano modifiche e restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini. Le restrizioni temporanee alla libera circolazione per i lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania sono scadute il 1° gennaio 2014.

In una risoluzione comune presentata dai gruppi PPE, S&D, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL, il Parlamento invita gli Stati membri a rispettare le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione, diritto garantito a tutti i cittadini europei.

I deputati chiedono ai paesi UE di astenersi da qualsiasi azione che ostacoli il diritto alla libera circolazione e di respingere qualsiasi proposta che limiti il numero di migranti in Europa e contraria al principio del trattato sulla libera circolazione delle persone.

Il Parlamento osserva che con l’avvicinarsi delle elezioni europee, la libera circolazione dei cittadini comunitari si è trasformata in una questione di campagna elettorale per alcuni partiti politici e sussiste il rischio che questo dibattito possa portare all’aumento di razzismo e xenofobia. Si ricorda inoltre che alcuni politici europei di alto rango hanno recentemente fatto diverse dichiarazioni che minano il diritto alla libertà di movimento.

La mobilità del lavoro incrementa l’economia comunitaria

Come si afferma nella risoluzione, recenti studi della Commissione hanno dimostrato che i lavoratori mobili sono contribuenti netti alle economie e ai bilanci dei paesi ospitanti.

I deputati affermano che anche se solo il 2,8% di tutti i cittadini europei vive in un paese dell’UE diverso dal proprio, essi sono comunque un elemento chiave per il successo del mercato interno e per il rafforzamento dell’economia europea.

Combattere l’uso improprio dei sistemi di previdenza sociale senza discriminazione

I deputati invitano gli Stati membri a non discriminare i lavoratori mobili comunitari, in particolare quando si associa ingiustamente il diritto di libera circolazione per motivi di lavoro con il presunto abuso dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Parlamento ricorda agli Stati membri il ruolo di responsabilità sociale che verte sull’abuso dei loro sistemi di protezione sociale, indipendentemente dal fatto che esso sia commesso dai loro cittadini o da coloro che provengono da altri paesi dell’Unione.

Di seguito il testo della risoluzione approvata in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea

Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell’UE

PE527.206

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all’interno dell’UE (2013/2960(RSP))

Il Parlamento europeo,

–    visti gli articoli 21, 45, 47 e 151 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

–    vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[1], in particolare l’articolo 7,

–    visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione[2],

–    visti il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[3], e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[4],

–    vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010 dal titolo “Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi” (COM(2010)0373),

–    visto lo studio, pubblicato il 14 ottobre 2013, riguardante l’impatto sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri esercitato dal diritto dei migranti intra-UE non attivi alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e all’assistenza sanitaria sulla base della residenza,

–    vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo “Libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza” (COM(2013)0837),

–    vista la dichiarazione rilasciata da Viviane Reding, vicepresidente della Commissione, al Consiglio “Giustizia e affari interni” del 5 dicembre 2013 sulla libera circolazione,

–    vista la dichiarazione rilasciata dal commissario László Andor in data 1° gennaio 2014 sulla fine delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania,

–    vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[5],

–    vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione: eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione[6],

–    visto l’articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il diritto alla libera circolazione costituisce una delle quattro libertà fondamentali dell’Unione, sancito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea quale elemento essenziale dell’integrazione europea e direttamente connesso alla cittadinanza dell’Unione;

B.  considerando che la libera circolazione è al centro dei valori dell’Unione, in quanto concede ai suoi cittadini la possibilità di scegliere dove risiedere e lavorare e crea mobilità e sviluppo nel mercato del lavoro, nel sistema di istruzione e oltre;

C.  considerando che la libertà di circolazione è un diritto garantito a tutti i cittadini europei, indipendentemente dall’esistenza di potenziali controlli alle frontiere previsti da alcuni Stati membri per l’ingresso di cittadini dell’Unione nel loro territorio; che la non appartenenza all’area Schengen di alcuni Stati membri non ha ripercussioni sul diritto di tutti i cittadini dell’UE di circolare liberamente sul territorio dell’Unione;

D.  considerando che i cittadini dell’UE ritengono la libera circolazione il diritto più strettamente associato alla cittadinanza europea, il risultato più positivo conseguito dall’UE nonché un fattore che apporta benefici economici al proprio paese;

E.   considerando che il contributo dei lavoratori dell’UE al sistema di protezione sociale del paese ospitante è equivalente a quello dei lavoratori nazionali;

F.   considerando che i vantaggi apportati dalla libera circolazione dei lavoratori mobili dell’UE allo sviluppo del paese ospitante sono visibili in tutta Europa, in particolare nei settori della sanità, dell’agricoltura e delle costruzioni;

G.  considerando che il diritto dei cittadini dell’UE di risiedere ovunque nell’Unione si applica a tutti i cittadini dell’UE senza restrizioni, ma è subordinato all’obbligo, stabilito nella direttiva 2004/38/CE, secondo cui dopo tre mesi il cittadino in questione è tenuto a soddisfare le condizioni giuridiche affinché non divenga un onere a carico dello Stato membro ospitante; che la libera circolazione dei lavoratori svolge un ruolo fondamentale ai fini del successo del mercato unico dell’Unione; che, sebbene i cittadini dell’Unione che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine siano solo il 2,8% di tutti i cittadini dell’UE, essi rappresentano comunque un elemento essenziale per la buona riuscita del mercato interno e il rilancio dell’economia europea;

H.  considerando che il principio della parità di trattamento o della non discriminazione implica che tutti i cittadini dell’UE abbiano gli stessi diritti e obblighi dei cittadini del paese ospitante (i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono fondati su tale principio); che tutti gli Stati membri sono liberi di decidere, con riferimento a tali principi, quali prestazioni di sicurezza sociale concedere e a quali condizioni; che la normativa dell’UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non ammette discriminazioni in relazione alle prestazioni di sicurezza sociale nel caso di cittadini dell’UE che siano lavoratori, familiari diretti di lavoratori o residenti abituali nello Stato membro in questione;

I.    considerando che la società europea moderna richiede una maggiore mobilità dei lavoratori, in particolare a causa dei mutamenti industriali, della globalizzazione, delle nuove modalità di lavoro, del cambiamento demografico e dello sviluppo dei mezzi di trasporto;

J.   considerando che la libera circolazione dei lavoratori rappresenta un esempio socioeconomico positivo tanto per l’UE quanto per gli Stati membri, essendo una pietra miliare per l’integrazione europea, lo sviluppo economico, la coesione sociale e il miglioramento individuale a livello professionale nell’Unione, che contrasta gli effetti negativi della crisi economica e consolida il ruolo dell’Unione quale potenza economica rafforzata, in grado di far fronte alle sfide del cambiamento globale;

K.  considerando che dal 1º gennaio 2014 sono state abolite le disposizioni transitorie per la libera circolazione dei lavoratori bulgari e rumeni;

L.   considerando che il Consiglio ha ribadito il proprio sostegno alla libera circolazione e ha riconosciuto i vantaggi reciproci che ne derivano, ad esempio in occasione di un recente dibattito del Consiglio “Giustizia e affari interni” (8 ottobre 2013, 5-6 dicembre 2013);

M. considerando che, in vista delle imminenti elezioni europee, la libera circolazione dei cittadini dell’UE è uno dei punti della campagna elettorale di alcuni partiti politici; che vi è il rischio che tale dibattito, se non affrontato razionalmente, possa portare a cercare un capro espiatorio nei cittadini di alcuni Stati membri o nei cittadini mobili dell’UE e possa causare un aumento del razzismo e della xenofobia; che recentemente politici europei ad alto livello hanno rilasciato diverse dichiarazioni che rischiano di compromettere il diritto alla libera circolazione;

N.  considerando che, secondo recenti studi della Commissione, i lavoratori mobili sono contribuenti netti alle economie e ai bilanci dei paesi ospitanti; che i lavoratori mobili collettivamente versano nei bilanci dei paesi ospitanti, sotto forma di tasse e di contributi previdenziali, più di quanto non ricevano in prestazioni, mentre la spesa sanitaria per i cittadini mobili dell’UE non attivi è minima rispetto alla spesa sanitaria totale (0,2%) o alle economie dei paesi ospitanti (0,01% del PIL) e i cittadini dell’UE rappresentano una piccolissima percentuale dei destinatari di indennità speciali non contributive;

1.   invita gli Stati membri a rispettare le disposizioni del trattato per quanto concerne le norme dell’UE che disciplinano la libera circolazione e a garantire il rispetto del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale alla libera circolazione in tutti gli Stati membri;

2.   contesta fermamente la posizione assunta da alcuni leader europei, i quali chiedono modifiche e restrizioni alla libera circolazione dei cittadini; invita gli Stati membri ad astenersi da azioni che potrebbero ledere il diritto alla libera circolazione, che è basato sulla legislazione fondamentale dell’UE;

3.   respinge del tutto ogni proposta di fissare un limite massimo per il numero di migranti dell’UE poiché sarebbe in contraddizione con il principio di libera circolazione delle persone sancito dal trattato; fa notare che la mobilità dei lavoratori contribuisce alla competitività dell’economia europea;

4.   invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la rigorosa applicazione del diritto dell’Unione così da garantire che tutti i lavoratori dell’UE godano dello stesso trattamento e non subiscano discriminazioni per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le condizioni di occupazione e di lavoro, la retribuzione, il licenziamento nonché le prestazioni sociali e le agevolazioni fiscali, garantendo in tal modo la leale concorrenza tra le imprese; esorta inoltre le autorità nazionali a contrastare qualunque limitazione ingiustificata o ostacolo al diritto alla libera circolazione dei lavoratori come pure il loro sfruttamento;

5.   rammenta che la libera circolazione dei lavoratori conferisce a ogni cittadino dell’Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza, il diritto di recarsi liberamente in un altro Stato membro per lavorare e/o risiedervi a fini lavorativi;

6.   accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione (COM(2013)0837) che definisce cinque azioni volte ad aiutare gli Stati membri e le autorità locali ad applicare la normativa e gli strumenti dell’UE sfruttandone tutte le potenzialità; sostiene appieno, in questo contesto, le seguenti azioni, da attuare congiuntamente con gli Stati membri: aiuto agli Stati membri per combattere i matrimoni simulati (manuale); aiuto alle autorità per l’applicazione della normativa dell’UE di coordinamento in materia di sicurezza sociale (guida pratica); aiuto alle autorità per il superamento dei problemi legati all’inclusione sociale (finanziamento); scambio delle migliori pratiche tra le autorità locali; formazione e sostegno alle autorità locali ai fini dell’applicazione della normativa UE in materia di libera circolazione;

7.   invita gli Stati membri a non discriminare i lavoratori mobili dell’UE, associando ingiustamente il diritto alla libera circolazione a fini lavorativi con presunti abusi ai danni dei sistemi di sicurezza sociale; sottolinea che nessuno degli Stati membri che denuncia tale onere ne ha presentato le prove alla Commissione come richiesto;

8.   invita la Commissione a procedere a un controllo sistematico ed accurato del rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione dei lavoratori dell’UE; incoraggia la Commissione a proseguire i suoi sforzi attuali per garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino integralmente e correttamente la direttiva 2004/38/CE, facendo pieno uso del suo potere di avviare procedure d’infrazione;

9.   invita gli Stati membri a utilizzare pienamente e in modo trasparente le risorse disponibili a titolo dei fondi europei (quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale) al fine di promuovere l’integrazione, l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, nonché sostenere gli sforzi profusi dalle comunità locali per far fronte all’aumento del numero di cittadini emarginati;

10. ricorda agli Stati membri la loro responsabilità sociale di correggere gli abusi dei rispettivi sistemi di protezione sociale, indipendentemente dal fatto che siano commessi dai loro stessi cittadini o da cittadini di altri Stati membri; invita gli Stati membri a ottemperare alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE e a porre fine alle eventuali violazioni;

11.       incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.



[1] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

[2] GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

[3] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

[4] GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

[5] GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 6.

[6] GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 74.

 

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