Identificazione dei "nascituri & concepiti”

Identificazione dei “nascituri & concepiti”

Art. 3, 2 dell’Allegato tecnico al DLgs. 21/11/2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) prevede che per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni vigenti; cosa fin qui ordinaria, ma prosegue prevedendo che “ …. con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. (di seguito, prosegue affermando che l’identificazione puo’ essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ci ò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato).
Partendo da quest’ultima formulazione, e andando a ritroso, appare difficile riportare gli estremi dell’atto di nascita di un nascituro (e concepito), in quanto in tal caso l’atto di nascita è di là dall’essere formato. Altrettanto, sembrerebbe un po’ difficile pensare ad una foto (autenticata!) del nascituro e concepito.
Certo, l’art. 643, 1 CC considera anche l’ipotesi del non concepito, ponendo la condizione del fatto che sia figlio di persona vivente, cui spetta la rappresentanza (ai fini della tutela dei diritti successori).
Inoltre, poco si comprende la concorrenza tra nascituro e concepito essendo la seconda condizione della prima; in altri termini, un nascituro è tale quando sia stato concepito.
Per altro, questi aspetti, alla fine, possono anche essere abbastanza secondari, almeno se si dia una lettura a questa parte della norma come riferito a modalità d’identificazione di persone, nate, quale ne sia l’età.
Ma, al di fuori della tutela dei diritti successori, come può esservi un rappresentante legale, o anche solo un rappresentante, di un soggetto che non ha ancora acquisito capacità giuridica (art. 1 c.c.) ? Infine, nel contesto, viene qualche dubbio che un “nascituro & concepito” possa essere “cliente” qualificato, dalle definizioni, quale: “il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;” Al più “cliente” potrebbe essere un genitore che, se si tratti della madre potrebbe richiedere la prova di gravidanza, mentre se si tratti del padre ….., insomma sarebbe un po’ più … laborioso.

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