Il C.d.M. approva un D.L. sugli stranieri

Il C.d.M. approva un D.L. sugli stranieri

Il C.d.M. del 16/6/2011 ha approvato, tra gli altri, uno schema di D.L. in materia di stranieri, inclusi quanti in possesso di cittadinanza di Stato membro dell’Unione europea (per cui, qualche modifica all’art. 9 D. Lgs. 6/2/2007, n. 30 potrebbe essere tale non solo da rendere di più difficile applicazione – per i pubblici ufficiali che debbano darvi applicazione – alcune situazioni), che presenta più fattori di criticità, operativa, sia per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea che per i cittadini di Stati terzi.
Per altro, la prossimità di un’iniziativa in calendario per la domenica successiva, può far sorgere qualche dubbio e far ricordare come il 5/11/2010 il C.d.M. avesse approvato una serie di misure securitarie, alcune delle quali tradottesi in D.L., 17/11/2010. n. 187, poi convertito (con modif.) in L. 17/12/2010, n. 217, mentre altre misure, considerate nel comunicato-stampa iniziale, hanno assunto la forma del D.d.L. AS 2494, presentato il 13/12/2010, di cui, con congiunzione con altri D.d.L. e P.d.L., è iniziata una certa qual discussione, in sede di Commissione (1^ e 2^) il 21/12/2010, e, di seguito, il 15/3/2011, il 22/3/2001, il 19/4/2001, nonché il 18/5/2011 (con una richiesta da parte di un senatore che è intervenuto, brevemente sui lavori delle Commissioni 1a e 2a riunite chiedendo quale sia l’intendimento del Comitato ristretto in ordine alle misure di cui al disegno di legge n. 2494 in materia di sicurezza ed in particolare alla norma che riconosce ai comuni il potere di rilasciare i permessi di soggiorno.
Il ché ripropone, per l’ennesima volta, la questione che le modifiche normative non derivino (sotto il profilo dei loro effetti) dagli annunci o dalle conferenze stampa, bensì da altro.
In ogni caso, sullo schema di D.L. approvato il 16/6/2011 possono relegarsi ad altri alcuni aspetti che sono stati maggiormente utilizzati dai mass-media, per osservare come esso apporti, o apporterà, modifiche al D. Lgs. 6/2/2007, n. 30 e succ. modif. (ricordando come vi siano state già modificazioni di questo), in più punti, anche con formulazioni “singolari” (cioè, di valutazione di casi singoli, secondo una logica del “caso per caso”), il ché non agevola l’applicazione, introducendo fattori di valutazione molto discrezionali; modifiche al D. Lgs. 25/7/1998, n. 286; modifiche a norme processuali, ecc.
Tra le altre, si segnalano le modifiche all’art. 3 e 9 D. Lgs. 6/2/2007, n. 30, ma anche alcune modifiche all’art. 13 D. Lgs. 25/7/1998, n. 286, laddove sarebbe previsto che (a certe condizioni) il questore consegui il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza . ad uno straniero . i possesso di passaporto ecc.; quale consegna, se ne è in possesso?
Con una restituzione al momento della partenza . Salvo che il titolo di viaggio, non sia stato “trattenuto”, materialmente, e venga restituito ai fini della partenza dal territorio nazionale.

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