Il candidato escluso non può ricorrere. Ma, anche, se cittadino di Stato membro dell'Unione europea deve presentare certificato sulla qualità di elettore, nello Stato membro di appartenenza

Il candidato escluso non può ricorrere. Ma, anche, se cittadino di Stato membro dell’Unione europea deve presentare certificato sulla qualità di elettore, nello Stato membro di appartenenza

Il candidato in una lista per le elezioni comunali non è legittimato a proporre ricorso contro il provvedimento delle CECirc che l’ha escluso (depennato) dalla lista, poiché solo i delegati di lista sono legittimati ad una tale impugnazione.
Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Marche, Sez. 1^, sent. n. 267 del 10/4/2012, che, per altro, ha affrontato anche altra questione, di maggiore rilievo, valutando come l’art. 5 D. Lgs. 12/4/1996, n. 197 stabilisce che i cittadini dell’Unione che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, anche un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
La norma risulta coerente con l’art. 9, c. 2, lett. b), della direttiva 94/80/CE del 19/12/1994, secondo cui quando la legislazione di uno Stato membro lo esiga, il candidato è tenuto a presentare, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiari no che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza.
Lo Stato italiano ha quindi legittimamente optato per la presentazione della suddetta dichiarazione prima delle elezioni, vincolando così l’azione amministrativa. Al riguardo non può pertanto considerarsi sufficiente una semplice mail in lingua straniera corredata da traduzione ottenuta con sistema automatizzato ma non certificata, il che rende la carenza documentale insuperabile.

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