ANAGRAFE- STATO CIVILE - IL CASO – Omissione firma autografa

Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni è sufficiente la produzione della nota in pdf con indicazione “firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993” senza firma digitale?

Si chiede un parere in merito all’applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
In particolare, nello scambio di corrispondenza tra pubbliche amministrazioni, qualora vi sia trasmissione mediante sistemi informatici o telematici (PEC o posta elettronica), la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, risulta sufficiente rispetto all’apposizione della firma digitale? In altre parole, nei rapporti tra pubbliche amministrazioni è sufficiente la produzione della nota in pdf con indicazione “firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993” senza firma digitale? Vale la stessa cosa per le eventuali visure anagrafiche o di stato civile allegate alle medesime? La norma si applica anche alle comunicazioni inviate ai privati? E alle certificazioni anagrafiche e di stato civile inviate ai medesimi?

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