Il coniuge (dello stesso sesso) avente cittadinanza di Stato terzo ha titolo ad ottenere la carta di soggiorno? Differenze tra matrimonio ed unione registrata

Il coniuge (dello stesso sesso) avente cittadinanza di Stato terzo ha titolo ad ottenere la carta di soggiorno? Differenze tra matrimonio ed unione registrata

A volte ritornano…: il 26/3/2012 il quotidiano La Repubblica riportava una notizia  che  era già stata  pubblicizzata dal quotidiano Il Gionale del 16/2/2012, riportando, nel caso, anche il testo di un’interrogazione ai Ministri della giustizia e dell’interno presentata il 23/2/2012.
Il fatto riguarda una sentenza del tribunale di reggio nell’Emilia con cui era stato accolto un ruicorso contro un provvedimento di diniego della questura al rilascio  del titolo di soggiorno di cui all’art. 10 D. Lgs.  6/2/2007, n. 30.
Per inciso, la questione era stata posta, in termini di quesito,  già il 16/2/2012, rispetto a  cui  erano state formulate alcune considerazioni, la prima delle quali, con particolare riferimento all’art. 2 D. Lgs. 6/2/ 2007, n. 30 e succ. modif. (definizioni che riproducono testualmente quelle della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/4/2004), ha riguardo alla  distinzione tra la posizione del “coniuge” e quella del partner di un’unione registrata, la quale ultima è subordinata, a questi fini, alla condizione che “la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante”.
Tale distinzione è del tutto rilevante, nel senso che una tale condizione, non è presente per il coniuge. Nel caso di specie, poiché la legislazione spagnola, attualmente vigente (art. 44 c. c.(spagnolo), modificato dalla L. 13/2005: “(I) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. (II) El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.”), non si riferisce minimamente ad un’unione registrata, quanto pienamente al matrimonio, si deve considerare la sussistenza della condizione di “coniuge” e non quella di “partner di un’uniione registrata”.
Meriterebbe di doversi ricordare come nel Trattato fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, dall’Italia ratificato con L. 2 agosto 2008, n. 130, con l’art. 2, n. 66) sia stato modificato l’art. 65 (divenuto, ora, art. 81 T.F.U.E. ) Trattato, nel seguente tenore: «CAPO 3 – COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE – Art. 81 (ex articolo 65 del TCE)
1. L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
d) la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova;
e) un accesso effettivo alla giustizia;
f) l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale.
Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma.
Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.”
L’alinea 3, in prospettiva, consentirà di affrontare questa ed altre questioni che, attualmente, possono sussistere in diverse materie, dato che nell’ambito del diritto di famiglia non mancano regolazioni molto diverse, non sempre compatibili, tra i diversi Stati membri dell’Unione europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *