AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Il documento informatico

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta

L’art. 20 del CAD disciplina la validità e l’efficacia probatoria dei documenti informatici stabilendo, nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 217/2017, il principio di equivalenza probatoria rispetto alla modalità della sottoscrizione del documento informatico: il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta:
– una firma digitale,
– altro tipo di firma elettronica qualificata,
– una firma elettronica avanzata,
– o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’art. 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

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