Il ricorso all’istituto dell’autotutela non è un obbligo

Il ricorso all’istituto dell’autotutela non è un obbligo

Se la P.A. disponga, in via generale, di un potere di auto-tutela, che consente di revocare o riformare un provvedimento, il suo esercizio è rimesso alla discrezionalità amministrativa (che si colloca su sull’altro piano rispetto all’arbitrio) cosicché un’eventuale richiesta dei privati, rivolta all’amministrazione, di esercizio dell’autotutela, è una mera denuncia, una segnalazione, con funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere (Cons. Stato, sez. IV, 16.9.2008, n. 4362).
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. 6^, sent. n. 2774 del 15/5/2012, valutando come, per l’effetto, il silenzio serbato dall’amministrazione su una richiesta di tal fatta, non è rimediabile mediante il ricorso per silenzio-inadempimento. Ove, invece, l’amministrazione risponda negativamente ad una richiesta di autotutela, occorre verificare se tale diniego sia impugnabile e sindacabile in sede giurisdizionale.
Si tratta di verificare se il diniego di autotutela si atteggi ad atto meramente confermativo, come tale privo di autonoma portata lesiva, ovvero sia una conferma, previa nuova e autonoma valutazione degli interessi coinvolti, come tale autonomamente lesivo.
Nel caso specifico, il diniego di autotutela non conteneva alcuna nuova valutazione degli interessi coinvolti, e pertanto era un atto meramente confermativo, privo di autonoma portata lesiva e, quindi, manca, in relazione ad esso, un interesse concreto e attuale a contestarlo. Infatti, la lesione discende già dal provvedimento originario, in relazione al quale viene invocata l’autotutela, ed è tale atto che deve (avrebbe dovuto) essere tempestivamente impugnato. In definitiva, il diniego espresso di autotutela che si atteggi ad atto meramente confermativo dell’originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco, non può essere un mezzo per una sostanziale rimessione in termini quanto alla contestazione dell’originario provvedimento, e non è autonomamente impugnabile).

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