In via di attuazione la L. 12/10/2012, n. 219 sullo "status" dei figli

In via di attuazione la L. 12/10/2012, n. 219 sullo “status” dei figli

Il C.d.M. n. 40 del 13/12/2013 ha, tra gli altri provvedimenti, approvato un D.-L. di abolizione del finanziamento pubblico ai partiti: il governo, nel C.d.M. del 31/5/2013, aveva già dato il via libera a un D.d.L. che ne prevedeva l’abolizione e regolamentava la contribuzione volontaria ai partiti politici.

Un testo ad oggi approvato solamente dalla Camera dei Deputati e giacente da metà ottobre al Senato della Repubblica. Per questo, recependo le indicazioni arrivate dal Parlamento, il C.d.M. voluto accelerare il processo (ricorrendo ad un D.-L.), adottando un testo che prevede, tra l’altro, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina la contribuzione volontaria e la contribuzione indiretta in loro favore.

Nell’occasione, è presente altresì una misura sulla c.d. parità di accesso alle cariche elettive, stabilendo che, se nelle liste alle elezioni di Camera, Senato o Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40%, le risorse spettanti al partito (lista?) siano ridotte dello 0,5% per ogni punto percentuale di differenza tra il 40% e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato (ma con il limite massimo complessivo del 10%); sanzioni anche per quei partiti che non destinano il 10% delle somme ad essi spettanti (destinazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF) ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica.

Nella stessa occasione, tra gli altri provvedimenti e testi approvati, vi è stato anche il D. Lgs, attuativo della delega conferita con l’art. 2 L. 12/10/2012, n. 219 per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione che modifica la normativa al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi, superando ()ma la previsione deriva dalla legge citata), anche dal C.C., qualunque aggettivazione alla parola figli: da adesso in poi saranno tutti figli e basta (secondo le affermazioni in conferenza stampa).

Il testo sembra (occorre, sempre, fare riferimento al testo “ufficiale”) stabilire l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”; il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; la sostituzione della nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, è previsto di: – limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità; – introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni; – introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano; – portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; – modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” (art. 537, 3 CC): in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali. Merita di essere ricordato come, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs., è prevista (art. 5, 1 L. 12/10/2012, n. 219), l’adozione di un regolamento per modificare conseguentemente le disposizioni del RSC, adeguamenti a cui dovrebbero conseguire anche modifiche di atti amministrativi, quali il D. M. 5/4/2002 (come noto, pubblicato sul S. O. n. 134 – G. U. n. 149 del 27/6/2002) “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile.” (non senza trascurare il D. M- 4/7/2005 “Redazione in lingua tedesca degli atti di stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi di stato civile.” ed il D. M. 11/12/2006 “Modifica del decreto ministeriale 4 luglio 2005, con il quale sono state approvate le formule 137, 138 e 139 per la redazione in lingua tedesca degli atti dello stato civile, di cui all’allegato A, nonché i moduli per la redazione in lingua tedesca delle pubblicazioni di matrimonio, di cui all’allegato B del medesimo decreto.”).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *