Incarichi: nuove regole per l’inconferibilità ed incompatibilità

Incarichi: nuove regole per l’inconferibilità ed incompatibilità

Come largamente noto, l’art. 60 TUEL regola le condizioni di ineleggibilità a cariche elettive negli enti locali, mentre altre disposizioni regolano l’incompatibilità, ma, anche, l’incandidabilità, istituto esteso a diversi ambiti dal D. Lgs. 31/12/2012, n. 235.
A seguito della c.d. “Legge anticorruzione, L. 6/11/2012, n. 190), il D. Lgs. 8/4/2013, n. 39 “rovescia”, per così dire, l’ottica, considerando le condizioni – negative, ostative – per il conferimento di incarichi, ma anche (alcune) incompatibilità a svolgere attività professionali.
Se il concetto di P.A. non è innovativo, sono interessanti le definizioni, rispettivamente, di “enti di diritto privato in controllo pubblico” e di “enti di diritto privato regolati o finanziati”, dato che potrebbero rientrarvi anche le sezione di tiro a segno nazionale (art. 7 R.D.L. 16/12/1935 n. 2430, prima della sua abrogazione da parte del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66, ma si vedano anche gli artt. 59 e ss. dPR 15/3/2010, n. 90) o, a volte, le Pro Loco. Si tratta di disposizioni che (art. 2, 2) considerano anche la situazione dell’art. 109, 2 T.U.E.L.
Sono un cenno all’art. 15, 3, dove, attribuite date funzioni al responsabile anticorruzione, si prevede la revoca di tale incarico a responsabile anticorruzione, con una cautela per il caso la revoca abbia connotati “ritorsivi” dell’attività svolta in proposito.

Vedi:
Decreto legislativo 8/4/2013 n. 39 (G.U. 19/4/2013 n. 92)
Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

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