Incenerimento di rifiuti cimiteriali: dentro o fuori, dai cimiteri? Occorre formazione, seria

Incenerimento di rifiuti cimiteriali: dentro o fuori, dai cimiteri? Occorre formazione, seria

Qualche tempo fa è stata diffusa la notizia per cui alcuni dipendenti di un comune siano stati denunciati dai CC, NOE, per esercizio illegittimo di attrezzature per la termodistruzione di rifiuti cimiteriali, impiegate all’interno del cimitero. Non si considerano le norme attuali, la cui violazione ha comportato la denuncia all’A. G., citandosi solo come, fino al 27/10/1990 (cioè, da circa 22 anni), fosse vigente l’art. 86, 2 dPR 21/10/1975, n. 803, per il quale “Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell’interno del cimitero.”
Non è da escludere che la presente violazione delle norme attuali sia dovuta al fatto che non sia stato tenuto conto, in sede locale, dei cambiamenti normativi. Del resto, nella medesima regione, si ha notizia di un regolamento comunale abbastanza recente (5-6 anni) in cui si prevede che le inumazioni avvengano in modo alternato sulle file (art. 48 R.D. 21/12/1942, n. 1880) e per fila non senza soluzioni di continuità (art. 69 dPR 21/10/1975, n. 803).
Sarà che i cimiteri presentano “orizzonti temporali” ben superiori ad ogni altra funzione comunale, ma gli esiti di quelli che sono definibili come fenomeni di isteresi, anche amministrativa (ma, a maggior frequenza, operativa) sono abbastanza presenti, qui o là, il ché solleva la questione della formazione (quella seria, non fatta solo per generare business, prescindendo dai contenuti), esigenza che risulta vieppiù attuale.

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