CITTADINI STRANIERI - Interventi giurisprudenziali delle Corti superiori in tema di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (anno 2010)

Approfondimento a cura di R. Panozzo

A. Profili procedimentali

A.1 Comunicazione avvio e preavviso di rigetto (del procedimento)

1.Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 14 aprile 2010, n. 500

Grava sullo straniero titolare di permesso di soggiorno un puntuale obbligo di comunicazione di ogni variazione del proprio domicilio all’Autorità che ha rilasciato il permesso, con la conseguenza che la stessa è esonerata dall’effettuare ricerche ulteriori, nell’ipotesi che eventuali comunicazioni effettuate al domicilio dichiarato e risultante dal permesso di soggiorno non siano andate a buon fine, per fatto ad essa non imputabile

2.Cons. di Stato, VI, 28 aprile 2010, n. 2435

Il provvedimento finalizzato al rinnovo del permesso di soggiorno non è soggetto alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990, essendo ad istanza di parte (Il Collegio aggiunge che, nel caso deciso l’interessato era ben edotto fin dall’inizio che il diniego di rinnovo del titolo era un possibile epilogo del procedimento e che all’annullamento del diniego di rinnovo osterebbe anche la previsione dell’art. 21 octies della stessa legge che esclude la possibilità di adottare una pronuncia caducatoria ove risulti – come appunto nella specie – che il provvedimento finale non avrebbe potuto essere di contenuto diverso da quello in concreto adottato)

3.Cons. di Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2513

Per costante giurisprudenza, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno, non si riscontra obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, alla luce del principio generale per cui l’obbligo non sussiste quando il procedimento sia ad istanza di parte

4.Cons. di Stato, VI, 30 luglio  2010, n. 5051

La mancata comunicazione d’avvio del procedimento non inficia la legittimità del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, dato che tale determinazione è adottata ad istanza di parte e non su impulso d’ufficio (il Consiglio di Stato aggiunge che nel caso deciso non vi erano spazi perché l’Amministrazione potesse determinarsi diversamente da quanto in concreto ha fatto e cioè con un diniego di rinnovo del titolo di soggiorno).

5.Cons. di Stato, VI, 27 agosto 2010, n. 5992

L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, ex art. 7 l. 241/1990, non sussiste nei procedimenti attivati su istanza di parte

6.Cons. di Stato, VI, 27 agosto 2010, n. 5987

L’obbligo di comunicazione, ex art. 7 l. 241/1990, non sussiste nei procedimenti ad istanza di parte.

A.2 Termini

1.Cons. giust. amm. reg. sic. 3 marzo 2010, n. 265

Non è perentorio il termine previsto dall’art. 5, c. 4, del TU immigrazione, per il rinnovo del permesso di soggiorno

2.Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 3 marzo 2010, n. 266

Non è perentorio il termine previsto dal TU immigrazione per proporre istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

3.Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 29 marzo 2010, n. 430

Al fine evitare una limitazione dei diritti fondamentali dei detenuti, le norme contenute nel regolamento sull’ordinamento Penitenziario consentono allo straniero detenuto di presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno mediante la direzione dell’istituto penitenziario  (Il giudice di appello non ha condiviso la prospettazione del Tar, secondo cui  la mancata allegazione della documentazione attestante il reddito era dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà dell’interessato, non valutate adeguatamente dalla P.A. )

4.Cass. 28 giugno 2010, n. 15420 (ord.)

La causa di forza maggiore che, ai sensi dell’art. 13, c. 2, lett. b), del TU immigrazione, giustifica il ritardo, rispetto al prescritto termine perentorio, nella richiesta del permesso di soggiorno sussiste quando l’atto dovuto non venga compiuto dallo straniero a causa di una forza esterna al suo volere che abbia irresistibilmente influito sulla sua possibilità di agire, escludendola totalmente, il che non è ravvisabile nello stato di detenzione di per sé solo, perché questo, pur limitando il detenuto nelle sue possibilità di movimento, non esclude che egli possa, tramite la direzione dell’istituto di pena, inviare alle competenti autorità istanze e richieste

5.Cons. di Stato, VI, 30 luglio  2010, n. 5052

Non può essere ascritto ad una ingiustificata condotta omissiva dello straniero ed assurgere, quindi, a causa impeditiva del perfezionamento del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno l’inoltro dell’istanza ad una Questura diversa da quella individuata dall’art. 5, c. 4, del TU immigrazione (il Consiglio di Stato sottolinea, peraltro, la peculiarità del caso deciso: costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in una Provincia diversa rispetto a quella di originaria dimora, collegata alle“possibili difficoltà interpretative delle nozioni di residenza – in base al formale dato anagrafico – e di dimora, fondata sull’ effettiva e stabile presenza nel luogo della persona”)

6.Cons. di Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5878

In presenza di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dopo la scadenza del termine di legge, l’Amministrazione non può limitarsi a registrarne la tardività, ma deve valutare la sussistenza di una situazione di obbiettiva difficoltà a provvedere nel termine prescritto, e se dunque il ritardo trovasse una valida giustificazione. Una siffatta esigenza può ricorrere quando lo straniero si trovi in stato di detenzione e con seri ostacoli, non tanto a presentare la domanda per il tramite dell’istituto di pena, quanto a corroborarla della necessaria documentazione per il rinnovo del permesso di soggiorno.

7.Cass. 19 agosto 2010, n. 18735

In tema di espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito dall’art. 13, c. 2, lett. b) del TU immigrazione, il mancato rifiuto esplicito o per facta concludentia di ricevere l’istanza di rinnovo, ancorchè tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all’amministrazione della permanenza illegale, ed essere idonea ad inibire l’esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purchè di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico sia fornita piena prova, dovendosi reputare insufficiente la mera deduzione di esso

8.Cass. 31 agosto 2010, n. 18917

La spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ancorchè oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.

9.Cass. 20 ottobre 2010, n. 21554 (ord.)

La causa di forza maggiore che, ai sensi dell’art. 13, c. 2, lett. b), del TU immigrazione, giustifica il ritardo, rispetto al prescritto termine perentorio nella richiesta del permesso di soggiorno sussiste quando l’atto dovuto non venga compiuto dallo straniero a causa di una forza esterna al suo volere che abbia irresistibilmente influito sulla sua possibilità di agire, escludendola totalmente, il che non è ravvisabile nello stato di detenzione, di per sé solo, perché questo, pur limitando il detenuto nelle sue possibilità di movimento, non esclude che egli possa, tramite la direzione dell’istituto di pena, inviare alle competenti autorità istanze e richieste

A.3 Miscellanea

1.Cons. di Stato, VI , 19 gennaio 2010, n. 180

La richiesta di audizione personale e diretta non è contemplata delle norme sul procedimento amministrativo che disciplinano il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, che garantiscono il contraddittorio dell’interessato a mezzo della comunicazione di avvio del procedimento

2.Cons. di Stato, VI , 26 gennaio 2010, n. 284

E’ infondato il rilievo che lo straniero non potrebbe essere privato del richiesto rinnovo di permesso per il solo fatto di avere omesso di segnalare la variazione di domicilio perché  il richiedente il rinnovo del permesso, ha l’onere, ove la situazione di fatto in relazione alla quale ha richiesto il rinnovo di permesso venga a subire dei mutamenti per circostanze sopravvenute, di rendere di ciò tempestiva comunicazione all’Amministrazione, onde evitare l’inutile svolgimento di attività amministrativa

3.Cons. di Stato, VI, 13 aprile 2010, n. 2033

Per effetto della tipicità dei titoli di permesso di soggiorno e dell’onere per chi lo chiede di indicare con chiarezza il tipo di permesso richiesto, una volta chiesto il permesso di soggiorno per asilo politico e negato quest’ultimo, il diniego di tale tipo di permesso è un atto dovuto e consequenziale; dal che la conseguenza che l’Amministrazione non può indagare d’ufficio, in difetto di domanda di parte, se sussiste la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo; e questo sulla base della considerazione che soltanto l’interessato è in grado di indicare quali sono i titoli di legittimazione a conseguire un diverso tipo di permesso di soggiorno (I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di non potersi pronunciare sulla – preliminare – questione di giurisdizione, in quanto, nel caso deciso, doveva ritenersi formato il giudicato interno, dal momento che  i primi giudici, decidendo nel merito, avevano  implicitamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione, e tale implicita statuizione doveva ritenersi passata in giudicato, in mancanza di espresso appello sulla questione di giurisdizione da parte dell’interessato)

4.Cons. di Stato, VI, 27 luglio  2010, n. 4887

La scoperta di una causa ostativa, dopo che il cittadino extracomunitario è stato in Italia per un periodo di tempo in base ad un titolo efficace non può avere valore assoluto e vincolante, ma può condurre alla revoca del precedente permesso e al rifiuto del rinnovo soltanto dopo una valutazione complessiva della situazione valutata all’attualità.

5.Cass. 12 ottobre 2010, n. 21060
Per il detentore del visto uniforme Schengen non è esigibile, all’atto dell’ingresso in Italia, altro onere  che non sia quello della disponibilità del predetto visto di ingresso, potendosi poi fondare su prove documentali ed orali la valutazione della data di ingresso nello Stato ai fini del tempo decorso per la richiesta del titolo del soggiorno. L’articolo 7, c. 2, del regolamento di attuazione del TU immigrazione, stabilendo che “è fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro d’ingresso, con l’indicazione della data”, si riferisce al passaggio delle sole frontiere esterne dell’UE non al passaggio di quelle interne. Infatti, mentre le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi, quelle interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

B. Tipologie (del permesso di soggiorno)

B.1 Lavoro

1.Cons. di Stato, VI, 22 febbraio 2010, n. 1016

La condanna penale per violazioni inerenti le norme a tutela del diritto d’autore giustifica il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

2.Cass., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7380

In virtù della lettura congiunta dell’art. 2126 del c.c. e dell’art. 22 TU immigrazione, l’obbligo contributivo, quale  conseguenza dell’obbligo retribuitivo, sussiste anche se lo straniero impiegato è irregolare.

3.Cons. di Stato, VI, 2 aprile 2010, n. 1888

Il c.d. automatismo espulsivo previsto dall’art. 26, comma 7 bis del TU immigrazione, è inoperante per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 189/2002

4.Cons. di Stato, VI, 27 luglio  2010, n. 4896

L’ipotesi in cui lo straniero, non assunto dal datore di lavoro originariamente indicato al momento della richiesta, consegua medio tempore una nuova occupazione presso diverso soggetto richiede una valutazione che tenga conto, caso per caso, delle circostanze di fatto, e che non penalizzi lo straniero vittima di raggiri o comunque latore di una promessa di assunzione non rispettata  al contempo evitando che promesse di assunzione di comodo precostituiscano titoli fittizi all’ingresso in Italia. Sussistendo tali condizioni, il tempestivo sopravvenire di “nuovi” contratti di lavoro configura quei nuovi elementi che, ai sensi dell’art. 5, c. 5, del TU immigrazione escludono  il carattere di atto dovuto del diniego del permesso di soggiorno

5.Cons. di Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7143

La condanna per un reato concernente la tutela del diritto d’autore, intervenuta antecedentemente all’entrata in vigore della l. 94/2009, che ha modificato l’art. 4, c. 3, del TU immigrazione, non era ex se ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, necessitando la valutazione della pericolosità sociale dello straniero

6.Cass. 21 dicembre 2010, n. 25859 (ord.)

Lo scambio di prestazioni di lavoro domestico, rese da una straniera alla famiglia, contro vitto, alloggio e retribuzione pecuniaria sia pur modesta da luogo a rapporto di lavoro subordinato, ove non risultino tutti gli elementi del rapporto cosidetto alla pari, richiesti dalla l. 304/1973

B.2 Studio

1.Cons. di Stato, VI, 26 febbraio 2010, n. 1123

L’art. 46,  c. 4, primo periodo, del regolamento di esecuzione del TU immigrazione,, laddove prevede che “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche” deve essere inteso nel senso che la nozione di ‘anno di corso’ non va riferita all’anno solare, bensì alla diversa articolazione dei cicli di studio aventi periodicità annuale. Ne consegue che, qualora si tratti di richiesta di rinnovo per motivi connessi alla frequenza di un corso universitario, l’autorità amministrativa deve rilevare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno non già al termine dell’anno solare, bensì solo alla fine dell’anno accademico di riferimento.

B.3 Cure mediche

1.Cons. di Stato, VI, 26 luglio  2010, n. 4863

Anche – e vieppiù – quando la patologia sia insorta durante il soggiorno in Italia, sussiste il diritto dello straniero, pur se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la sua situazione di inespellibilità.

C. Nuovi elementi (art. 5, c. 5, 1° periodo T.U. immigrazione)

1.Cons. di Stato, VI, 5 febbraio 2010, n. 543

La legittimità del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto, sussistenti alla data della relativa emanazione, non potendo costituire “nuovi elementi” circostanze sopravvenute (come la dichiarata estinzione del reato)

2.Cons. di Stato, VI, 10 febbraio 2010, n. 683

L’art. 5, c. 5, del TU immigrazione, se in via generale, non lascia margini di discrezionalità, circa l’entità della pena, l’abitualità o la segnalata occasionalità della condotta sanzionata, nonchè circa la valutazione della personalità complessiva dell’imputato, prevede, tuttavia, una possibile deroga, in via eccezionale, ove si ravvisi la “sopravvenienza di nuovi elementi”, evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati di fatto emergenti [Sulla base di tale deroga, nonché dell’aggiunta, operata dalla lett. b) del c. 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 5/2007, ove si specifica che – “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno”, quando lo straniero abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare – debba tenersi conto anche “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato”, ovvero dell’esistenza di “legami familiari e sociali nel Paese di origine” e della durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale, il massimo organo di giustizia amministrativa ha annullato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno – fondato sulla condanna per favoreggiamento della prostituzione – non essendo stati valutati  la ‘datazione’ della condotta penalmente sanzionata (risalente al 1998, pur essendo intervenuta condanna nel 2005) e la successiva stabilizzazione di una regolare condizione familiare (testimoniata dal ricongiungimento familiare con il coniuge e dalla nascita di un figlio in Italia e lavorativa )]

3.Cons. di Stato, VI, 26 febbraio 2010, n. 1133

L’art. 5, c. 5 del TU immigrazione se in via generale non lascia margini di discrezionalità, circa l’entità della pena, l’abitualità o la segnalata occasionalità della condotta sanzionata, nonchè circa la valutazione della personalità complessiva dell’imputato, non esclude una possibile deroga, in via eccezionale, ove sia ravvisata la “sopravvenienza di nuovi elementi”, evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati di fatto emergenti. Nei termini sopra indicati, la valutazione di pericolosità sociale – prevista dall’art. 9 del TU immigrazione per il diniego di permesso ai soggiornanti di lungo periodo – appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata del precedente art. 5 non può non far rientrare fra i “nuovi elementi”, valutabili ai fini del rilascio del permesso di cui trattasi, le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare (non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento). Mentre, però, per i soggiornanti di lungo periodo la legge prevede in ogni caso una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve tenere conto “anche” di eventuali condanne, riconducibili agli art. 380 e 381 c.p.p., per gli altri stranieri, richiedenti rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il combinato disposto degli articoli 4, c. 3, e 5, c. 5, del TU immigrazione postula un effetto preclusivo di determinate sentenze di condanna, che solo in via eccezionale – e, deve ritenersi, su specifica e documentata richiesta del soggetto interessato – possono richiedere una più approfondita valutazione, circa l’attuale assenza di pericolosità e la positiva integrazione nel tessuto sociale dello straniero interessato.

4.Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 14 aprile 2010, n. 501

La clausola finale dell’art. 5, c. 5, del TU immigrazione (“sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”) è chiara nel prevedere la deroga alla disposizione tassativa di cui alla prima parte della disposizione, soltanto nel caso di “sopravvenuti nuovi elementi” e la necessità di una valutazione specifica della pericolosità, ove siano imputabili allo straniero soltanto “irregolarità amministrative”.

5.Cons. di Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2952

In materia di rilascio del permesso di soggiorno, se è vero che l’Amministrazione deve tenere conto di situazioni sopravvenute, ciò vale solo con riguardo a fatti e circostanze (ad esempio il conseguimento di un posto di lavoro più remunerato o l’aggiunta di nuovi redditi familiari nel frattempo verificatasi) intervenuti fino al momento di adozione del provvedimento impugnato, mentre, se sopravvenute rispetto al provvedimento stesso, tali circostanze non sono in grado di minarne la legittimità. Ciò, peraltro, non esclude che l’interessato possa sottoporre all’Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, che dia rilievo ai « sopraggiunti nuovi elementi che … consentano il rilascio » del permesso stesso e tra tali elementi ben potrebbe essere invocato il conseguimento di una situazione reddituale più elevata, atta a soddisfare il relativo requisito normativo, se ed in quanto effettivamente intervenuta nelle more

6.Cons. di Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2958

La previsione di cui all’art. 5, comma 5, del TU immigrazione, la quale non consente di rifiutare il rilascio e il rinnovo del permesso laddove siano sopraggiunti nuovi elementi che avrebbero autonomamente consentito il rilascio del titolo, non può trovare applicazione pure nelle ipotesi di commissione reati c.d. ‘ostativi’ ai sensi del dell’art.4, c. 3, TU immigrazione, atteso che il combinato operare fra le due disposizioni in questione non può che essere risolto riconoscendo rilievo ermeneutico prevalente alle ragioni di preminente interesse pubblico sottese alla previsione escludente di cui al citato art. 4, c. 3

7.Cons. di Stato, VI, 8 luglio  2010, n. 4435

E’ dovere dell’Amministrazione considerare tutti gli elementi prodotti dall’interessato fino al momento in cui viene a scadere il permesso provvisorio

8.Cons. di Stato, VI, 15 luglio  2010, n. 4583

Gli elementi sopraggiunti che possono consentire il rilascio del titolo di soggiorno, cui fa riferimento l’art. 5 c. 5 del TU immigrazione, devono essere riguardati con riferimento all’oggetto della istanza proposta inizialmente dall’interessato

9.Cons. di Stato, VI, 27 agosto 2010, n. 5994

Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento (proprio e del nucleo familiare), in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell’interessato sopravvenuto in un periodo successivo (Il massimo organo di giustizia amministrativa evidenzia, anche, come ciò non escluda che l’interessato possa sottoporre all’Amministrazione una nuova istanza, ai sensi dell’art. 5, c. 5, TU immigrazione, che dia rilievo ai sopraggiunti nuovi elementi)

10.Cons. di Stato, VI, 16 dicembre 2010, n. 9078

Non possono costituire “nuovi elementi” ai sensi dell’art. 5, c. 5, del TU immigrazione, la attività lavorativa e l’asserita integrazione nel tessuto sociale, qualora concomitanti alla commissione del reato ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno  

D. Vincoli familiari et similia (art. 5, c. 5, 2° periodo T.U. immigrazione)

1.Cass 5 maggio 2010, n. 10880 (ord.)

Alla luce della complessiva interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 4, c. 3, del TU Immigrazione, la seconda parte di tale disposizione costituisce norma speciale, e quindi modificativa della preesistente prima parte dello stesso comma, solo con riferimento alla minaccia rappresentata dallo straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, nel senso che tale minaccia costituisce ragione ostativa all’ammissione dello straniero che intenda essere ammesso in Italia per ricongiungimento familiare solo se concreta ed attuale, ferma restando, anche per lo straniero che chieda il ricongiungimento familiare, l’altra ragione ostativa all’ammissione in Italia indicata nella prima parte del menzionato terzo comma e costituita dall’aver riportato condanna penale per uno dei reati in detta norma previsti. Ne consegue,  alla stregua dell’inequivoco disposto della prima parte del terzo comma, che le due condizioni ostative sono  tra loro alternative e non cumulative, anche per lo straniero che faccia richiesta di ammissione in Italia per ricongiungimento familiare.

2.Cons. di Stato, VI , 15 giugno 2010, n. 3760

Anche al di fuori dei presupposti per l’esercizio del ricongiungimento familiare, occorre tener conto, in sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno, dei vincoli familiari dello straniero

3.Cons. di Stato, VI, 27 luglio  2010, n. 4904

Pur in presenza di reati gravi è illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno che non consideri – attraverso l’esternazione di una motivazione rinforzata, previo ponderato bilanciamento degli interessi in gioco –  la situazione dello straniero alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 5/2007, ancorché questi già abbia potuto conseguire il ricongiungimento familiare (e abbia costituito, a seguito dello stesso, sul territorio nazionale una propria famiglia) e abbia presentato l’istanza antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo (ma successivamente all’adozione della direttiva 2003/86/CE)

4.Cons. di Stato, VI, 30 luglio  2010, n. 5056

E’ illegittimo il  diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero ricongiunto  che non valuti la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, l’esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente in Italia, (anche) la durata del soggiorno nel territorio nazionale

5.Cons. di Stato, VI, 13 settembre 2010, n. 6566

Ai sensi dell’art. 8 CEDU, la valutazione dell’effettività e della natura dei vincoli familiari va effettuata non soltanto in caso di avvenuto ricongiungimento familiare, ma in tutte le ipotesi in cui il provvedimento di diniego incide sui legami familiari del richiedente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, che sia sottoposto a procedimento penale per ipotesi ostative al rilascio ai sensi dell’art. 5 del TU immigrazione (Il CdS ha, di conseguenza, annullato il diniego di rinnovo non avendo l’Amministrazione valutato la situazione personale dell’interessato, inserito in nucleo familiare composto dalla convivente e dal figlio minore J.s.)

6.Cons. di Stato, VI, 29 settembre 2010, n. 7200

Dovendosi riconoscere anche agli stranieri il diritto al rispetto della vita familiare, ai sensi dell’art. 8 CEDU, a prescindere dai presupposti normativi del ricongiungimento familiare (come ad esempio, i presupposti reddituali), in sede di revoca del permesso di soggiorno occorre tener conto della situazione familiare dell’interessato in Italia (Il CdS aggiunge che, nel caso di specie, in cui, peraltro, si verteva su un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, “si sarebbe dovuto tener conto della situazione personale e familiare del richiedente, coniugato in Italia e con figli minori – uno dei quali nato in Italia – frequentanti le scuole italiane”)

7.Cons. di Stato, VI, 27 dicembre 2010, n. 9744

Anche in caso di avvenuto superamento del termine semestrale di disoccupazione, di cui all’art. 22, c. 11, del TU immigrazione, deve essere valutata la situazione personale dello straniero, in considerazione del ricongiungimento familiare a suo tempo intervenuto e dell’assenza di legami con il Paese di origine, ai sensi dell’art. 5, c. 5, dello stesso TU [il massimo organo di giustizia amministrativa ]

E.Cause ostative

E.1 Sentenze di condanna

1.Cons. di Stato, VI, 5 febbraio 2010, n. 543

La condanna per detenzione illecita, a fini di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti rientra fra quelle ostative “ex se” per il rilascio o il successivo rinnovo del permesso di soggiorno

2.Cons. di Stato, VI, 2 aprile 2010, n. 1894

Considerate le gravi conseguenze che esso comporta, il c.d. automatismo espulsivo previsto dall’art. 26, comma 7 bis del TU immigrazione, come introdotto dalla l. 189/2002, deve essere interpretato come applicabile, ratione temporis, solo ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della predetta l. 189/2002; pertanto, in caso di condanna penale successiva all’entrata in vigore di tale disposizione, occorre avere riguardo alla data del commesso reato, potendosi applicare l’automatismo espulsivo solo nel caso in cui anche il reato, e non solo la condanna, siano successivi alla data di entrata in vigore suddetta

3.Cons. di Stato, VI, 7 aprile 2010, n. 1961

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, c. 3, e 5, c. 5, TU immigrazione, in sede di esame di istanze presentate da cittadini stranieri tendenti al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, la presenza di una delle condanne previste nel citato art. 4, c. 3 – tra le quali sono ricomprese quelle per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990, in materia di stupefacenti – costituisce motivo di per sé ostativo al rilascio o al rinnovo, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dello straniero, costituendo il diniego un atto strettamente vincolato in presenza di quel presupposto.  Né occorre che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, essendo per espressa previsione normativa sufficiente anche una “sentenza non definitiva” (ferma, ovviamente, la possibilità di formulare nuova istanza di rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno in caso di riforma della sentenza di condanna nei gradi successivi del giudizio).

4.Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 14 aprile 2010, n. 503

Le condanne risalenti ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 189/2002, che ha introdotto l’art. 26, comma 7 bis, del TU immigrazione, non possono costituire presupposto del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto, in applicazione dei principi di carattere generale in materia di efficacia nel tempo degli atti aventi forza di legge, la normativa non può disporre in relazione a fatti pregressi, se non espressamente previsto

5.Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 14 aprile 2010, n. 519
Le condanne risalenti ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 189/2002, che ha introdotto l’art. 26, comma 7 bis, del TU immigrazione, non possono costituire presupposto del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto deve essere tutelato sia il principio di irretroattività delle leggi – atteso che, se è vero che il provvedimento di diniego del Questore non costituisce sanzione accessoria alla sentenza di condanna, è altrettanto vero che esso ha natura afflittiva e consegue automaticamente ad essa – che quello di derivazione comunitaria di affidamento.

6.Cons. di Stato, VI, 21 aprile 2010, n. 2239

Occorre una specifica valutazione della pericolosità sociale degli stranieri, che abbiano riportato condanne penali per fatti risalenti nel tempo e, comunque, antecedenti  all’entrata in vigore della l. 189/2002

7.Cons. di Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2513

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del TU immigrazione, la sentenza di condanna per uno dei reati ivi previsti, tra cui quelli “inerenti gli stupefacenti”, è vincolativamente ostativa all’ingresso nel territorio nazionale e, in forza del rinvio operato dall’art. 5, comma 5, dello stesso TU comporta la del pari vincolata revoca del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato, anche a seguito di patteggiamento, non valendo in contrario gli eventuali benefici di legge conseguiti (sospensione condizionale della pena e non menzione della stessa nel certificato penale), così come comporta l’altresì vincolato rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno  (Il Collegio aggiunge che, nel caso deciso, non sono stati evidenziati dall’interessato – o ravvisabili in base alla documentazione in atti – quei nuovi elementi sopravvenuti, che in base alla citata normativa avrebbero potuto consentire, in via eccezionale, il rinnovo stesso: la condotta penalmente sanzionata, infatti, risulta posta in essere quando l’interessato soggiornava già da tempo sul territorio nazionale, dove il medesimo attesta di avere sempre svolto regolare attività lavorativa, tanto da non potersi ricondurre la condotta stessa a circostanze straordinarie, o a ragioni (poi venute meno) di assenza di mezzi di sostentamento

8.Cons. di Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2958

    Il reato di concorso aggravato in rapina con lesioni personali aggravate a carico della vittima (per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi del comma 1 dell’art. 380 c.p.p.) assume valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, c. 3, TU immigrazione.

9.Cons. di Stato, VI, 26 maggio 2010, n. 3338

Secondo la attuale giurisprudenza del Consiglio di Stato, che dà rilievo alla estrema gravità della conseguenza sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) attribuita dalla l. 189/2002 alla commissione di taluni reati, nei confronti delle condanne anteriori all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 3, lett. b) della l. 189/2002 all’art. 4 del TU immigrazione, non può trovare applicazione il c.d. automatismo espulsivo introdotto da tale legge

10.Cons. di Stato, VI , 24 giugno 2010, n. 4022

La condanna per determinati reati è, nella valutazione del legislatore (art. 4, c. 3, TU immigrazione), causa ostativa doverosa dell’ingresso e soggiorno in Italia, a prescindere da ogni valutazione sull’essere o meno lo straniero una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (il Consiglio di Stato ha anche dato atto dell’assenza, nel caso deciso, del ricongiungimento familiare o di legami familiari in Italia, trattandosi “di persona non coniugata e senza figli minori di età, e che si trova in Italia la famiglia di origine, composta di persone maggiorenni”)

11.Cons. di Stato, VI, 6 luglio  2010, n. 4310

Le condanne per uno dei reati previsti dall’art. 4, c. 3, del TU immigrazione (nel caso deciso: rapina) ha valenza automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto

12.Cons. di Stato, VI, 8 luglio  2010, n. 4444

In applicazione del principio, insito nella irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta, che, all’epoca della sua commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione della opportunità di concederlo, è esclusa l’automaticità espulsiva per reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002, perché la sentenza a suo tempo intervenuta non può essere considerata quale elemento unico preclusivo dell’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo l’Amministrazione, in tale ipotesi, comunque, verificare la attuale pericolosità sociale del condannato

13.Cons. di Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5148

Ai sensi dell’art. 179 c.p., la riabilitazione  “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”, tra questi rientra anche l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno ex  art. 4, comma 3, TU immigrazione

14.Cons. di Stato, VI, 13 settembre 2010, n. 6567

Posto che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice del favoreggiamento non è solo la moralità pubblica ed il buon costume, ma anche la persona della prostituta, la sua dignità umana e la libertà sessuale e posto che una nozione evoluta del concetto di libertà sessuale non può prescindere dal riconoscere che nella assoluta maggioranza (se non nella generalità) dei casi l’intento di prostituirsi (e pertanto di mercificare un bene rientrante nella sfera intangibile della persona e protetto in altissimo grado dall’ordinamento) non consegue ad una scelta libera in quanto scevra da condizionamenti, ma subisce gravissime interferenze alla libertà di autodeterminazione, dettate da contingenze di natura economica, a volte da violenza intimidatoria subita, etc., cosicché il favoreggiatore non si limita a rendere più agevole una condotta liberamente formatasi precedentemente alla propria interferenza eziologica, ma, semmai, pur restando estraneo al reato di sfruttamento, si inserisce in una seriazione che muove da una lesione alla libertà sessuale medesima, l’art. 4, c. 3, del T.U. immigrazione  considera ostativi tutti i reati che oggettivamente possano favorire lo sfruttamento della prostituzione.

15.Cons. di Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7133

Il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi del comma 1 dell’art. 380 c.p.p.) assume valenza ostativa ai fini del rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, c. 3, TU immigrazione.

16.Cons. di Stato, VI, 29 settembre 2010, n. 7199

L’art. 4, c. 3, del TU immigrazione collega un effetto immediatamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno anche alle pronunce ex art. 444 c.p.p. rese a fronte delle gravi tipologie di reato ivi contemplate.

17.Cons. di Stato, VI, 29 settembre 2010, n. 7201

Mentre per i reati c.d. ‘ostativi’ commessi nel periodo successivo all’entrata in vigore della l. 189/2002, l’automatismo reiettivo introdotto con la nuova formulazione degli artt. 4, c. 3 e 5, c. 5, del TU immigrazione deve operare in modo automatico (non essendo consentito di regola all’Amministrazione alcun vaglio concreto circa le ulteriori circostanze rilevanti nel caso in esame), al contrario, per i reati della medesima indole commessi in epoca anteriore alla data predetta, l’Organo statale non può limitarsi ad applicare il richiamato automatismo reiettivo, ma deve altresì svolgere un esame in concreto circa il carattere di pericolosità sociale connesso alla figura soggettiva dello straniero, anche in considerazione della tipologia e della gravità dei precedenti penali a suo carico

18.Cons. di Stato, VI , 5 ottobre 2010, n. 7302

Le ipotesi di automatismo preclusivo introdotte dalla l. 189/2002 nel corpus del T.U. immigrazione, in relazione, in particolare, alle previsioni di cui al nuovo art. 4, c. 3, nonché al nuovo art. 26, c. 7-bis, laddove connettono conseguenze pregiudizievoli alle condanne per determinati reati, devono essere intese nel senso che la preclusione normativa operi soltanto nel caso in cui sia il fatto commesso, sia la condanna in sede penale si collochino in un momento successivo a quello della richiamata novella legislativa del 2002

19.Cons. di Stato, VI, 9 dicembre 2010, n. 8637

Il reato di cui all’art. 73, c. 5, d.P.R. 309/1990 (detenzione di stupefacenti, a fine di spaccio), costituisce motivo di per sé ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dello straniero, costituendo il diniego un atto strettamente vincolato in presenza di quel presupposto

20.Cons. di Stato, VI, 16 dicembre 2010, n. 9068

Dal combinato disposto degli artt. 4, c. 3,  e 5 c. 5, del TU immigrazione, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla l. 189/2002 emerge che la condanna per uno dei reati ivi specificati, tra i quali quelli inerenti gli stupefacenti, comporta la non concedibilità del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, senza margini discrezionali per l’Amministrazione, avendo il diniego carattere vincolato. Tale conclusione è valida anche nel caso di condanna pronunciata in esito a giudizio con rito abbreviato, non esistendo elementi tali da costituire valida discriminazione in relazione alla particolare procedura seguita (tanto più che la stessa norma espressamente riconduce alla regola generale il caso di patteggiamento)

21.Cons. di Stato, VI, 23 dicembre 2010, n. 9336

Mentre in sede di primo rilascio del permesso di soggiorno (anche in sede di regolarizzazione) l’Amministrazione è tenuta a valutare in modo rigoroso la sussistenza di eventuali condanne ostative, al contrario in sede di revoca del permesso o di successivi rinnovi del permesso comunque rilasciato, l’Amministrazione dovrà valutare in modo discrezionale le richiamate sentenze di condanna (in materia di violazione del diritto d’autore), senza annettere alle stesse alcun valore immediatamente preclusivo, ma procedendo ad una valutazione complessiva dei diversi elementi ed interessi in gioco, ivi compresa la complessiva situazione familiare e lavorativa dello straniero, nonché il suo generale grado di inserimento nel tessuto socioeconomico del nostro Paese

E.2 Giudizio di pericolosità sociale

1.Cons. di Stato, VI , 15 marzo 2010, n. 1480

L’Amministrazione può negare il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di fatti privi di accertamento penale, ma in tali casi è necessario un maggiore onere motivazionale per supportare il giudizio di pericolosità sociale (Nel caso deciso, si è reputato illegittimo il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ad un cittadino extracomunitario, fondato sulla denuncia per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p., senza previa – adeguata – verifica, attraverso i vari parametri di valutazione a disposizione, della colpevolezza o della pericolosità attuale del soggetto destinatario della denuncia, anche indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni per l’inizio del procedimento penale a suo carico, tenendo conto, in particolare, dell’inserimento sociale dell’interessato, documentato dalla sussistenza di un regolare rapporto di lavoro, dall’abitazione in alloggio in regolare locazione e dall’appartenenza ad un nucleo familiare stabile, costituito dalla moglie e da due figli nati in Italia).

2.Cons. di Stato, VI, 10 maggio 2010, n. 2802

E’ illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dalla pericolosità sociale dello straniero, fondata sulla sola valorizzazione di due episodi delittuosi risalenti al periodo 1992-1996 (di cui uno solo accertato in sede giurisdizionale), peraltro già esistenti al momento del precedente rinnovo, e senza soprattutto in alcun modo apprezzare l’assenza di denunce a carico dell’interessato nei sette anni successivi, oltre che la sua situazione lavorativa e la sua capacità quindi di produrre lecitamente reddito.

3.Cons. di Stato, VI , 3 giugno 2010, n. 3515

E’ pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica e non può pertanto soggiornare in Italia, lo straniero che, anche se non condannato, non poteva essere ignaro della falsità delle dichiarazioni e documenti esibiti per ottenere il permesso di soggiorno

4.Cons. di Stato, VI, 9 giugno 2010, n. 3648

Ai fini del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, non sono determinanti carichi pendenti “tenui” e “lontani nel tempo”, soprattutto se controbilanciati dalla successiva condotta e tenore di vita dello straniero, titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e di un regolare contratto di affitto

5.Cons. di Stato, VI, 9 giugno 2010, n. 3663

Pur in presenza della concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice penale, costituisce significativo indice di pericolosità sociale, come tale ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna ad un anno di reclusione per corruzione di minorenne

6.Cons. di Stato, VI, 20 luglio  2010, n. 4666

L’accentuato carattere di autonomia fra il giudizio penale e quello amministrativo  comporta,  per un verso,  la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere autonomamente dei profili rinvenienti dal giudizio penale i quali risultino rilevanti ai fini del proprio decidere e, per altro verso, che il giudice amministrativo non può conoscere neppure incidentalmente della validità degli atti del processo penale, esulando ciò dall’ambito della cognitio a lui tipicamente devoluta.

7.Cons. di Stato, VI, 27 luglio  2010, n. 4907

La valutazione di pericolosità sociale – prevista dall’ art. 9 T.U. immigrazione per il diniego di permesso ai soggiornanti di lungo periodo – appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata dell’ art. 5 dello stessi T.U. non può non far rientrare fra i “nuovi elementi”, valutabili ai fini del rilascio del permesso di cui trattasi, le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare (non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento). E tuttavia, mentre per i soggiornanti di lungo periodo la legge prevede in ogni caso una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve tenere conto “anche” di eventuali condanne, riconducibili agli art. 380 e 381 c.p.p., per gli altri stranieri, richiedenti rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il combinato disposto degli articoli 4, c. 3 e 5, c. 5 del T.U. immigrazione postula un effetto preclusivo di determinate sentenze di condanna, che solo in via eccezionale – e, deve ritenersi, su specifica e documentata richiesta del soggetto interessato – possono richiedere una più approfondita valutazione, circa l’attuale assenza di pericolosità e la positiva integrazione nel tessuto sociale dello straniero interessato.

8.Cons. di Stato, VI, 30 luglio  2010, n. 5058

Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere negato anche sulla base di fatti privi di accertamento penale, ma in tal caso è necessario un maggiore onere motivazionale per supportare il giudizio di pericolosità sociale

9.Cons. di Stato, VI, 27 agosto 2010, n. 6002

E’ irrilevante, nel provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, la mancata citazione formale della l. 1423/1956, qualora sia evidente, dalla elencazione dei fatti elencati nello stesso, il riferimento al giudizio di pericolosità sociale.

10.Cons. di Stato, VI, 13 settembre 2010, n. 6563

Il delitto di concorso di truffa giustifica di per sé il giudizio di pericolosità sociale e di prevalenza delle ragioni di tutela dell’ordine pubblico sulle esigenze familiari

11.Cons. di Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7133

Anche a voler accedere alla tesi, talvolta sostenuta in giurisprudenza, secondo la quale pure nelle ipotesi di reati ostativi l’Amministrazione dovrebbe fornire una motivazione puntuale in ordine alla sussistenza degli indici di pericolosità sociale a carico dello straniero interessato, i quali depongono nel senso della reiezione del titolo, (nel caso deciso) tipologia del reato e mancanza di reddito sufficiente (per un determinato anno) costituiscono, a loro volta, indice di pericolosità sociale

12.Cons. di Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7145

E’ debitamente motivato il giudizio di pericolosità sociale per l’ordine pubblico, motivato dalla denuncia per vari reati  e – ancorché non esplicitate – dalle condanne penali, anche se non passate in giudicato, in materia di stupefacenti, riportate dallo straniero

13.Cons. di Stato, VI, 29 settembre 2010, n. 7195

E’ sufficientemente motivato, in relazione al giudizio di pericolosità sociale, il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, che richiami la lunga serie di procedimenti penali instaurati a carico dello straniero per reati di particolare allarme sociale quali quelli relativi alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tale caratteristica – dei reati – non priva di attualità il giudizio di pericolosità sociale per il solo fatto che i fatti delittuosi siano stati commessi alcuni anni addietro.

E.3 Reddito

1.Cons. di Stato, VI , 3 marzo 2010, n. 1238

Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Nel caso in cui lo straniero abbia soggiornato solo per parte dell’anno, non può ammettersi una riduzione proporzionale dell’ammontare legalmente stabilito del reddito minimo, quantificato, dall’art. 26, c. 3, del TU immigrazione, nell’importo “superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”,  atteso che ciò determinerebbe incertezza del diritto e costringerebbe l’amministrazione, in violazione del canone costituzionale del buon andamento,  a modulare i propri accertamenti rispetto a situazioni individuali assai variabili e non prevedibili, con conseguente rischio di vanificazione della tutela dell’interesse protetto dalla normativa ad un equilibrato sviluppo del sistema previdenziale ed assistenziale (Il massimo organo di giustizia amministrativa ha riformato la sentenza di primo grado, che accogliendo il ricorso dello straniero contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, motivato dall’assenza dall’Italia per due mesi,  aveva sostenuto che la dimostrazione del possesso del requisito reddituale avrebbe dovuto essere confrontata con il periodo di permanenza in Italia, pari a dieci mesi).

2.Cons. di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1910

Qualora non siano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento, non può ritenersi esigibile l’esibizione, in sede amministrativa, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, di documentazione fiscale conforme a quella ancora da produrre all’Amministrazione finanziaria e l’Amministrazione avrebbe potuto esercitare i poteri istruttori di cui all’art. 9, c. 4, d.P.R. 394/99 (regolamento di esecuzione del TU immigrazione), richiedendo all’interessato di comprovare in maniera più puntuale la disponibilità dei mezzi di sussistenza, commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno

3.Cons. di Stato, VI, 13 aprile 2010, n. 2038

Un atto di mera liberalità da parte di un terzo, revocabile in qualsiasi momento, non è sufficiente a dimostrare il possesso di mezzi sufficienti per provvedere alle normali necessità durante la permanenza in Italia

4.Cons. di Stato, VI, 8 giugno 2010, n. 3645

Occorre mitigare l’assolutezza del  principio – condivisibile in via di principio –  secondo cui “il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato …detto requisito, in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell’interessato sopravvenuto in un periodo successivo” (Cons. di Stato , VI, 3 settembre 2009, n. 5192), perché , in taluni casi, è necessario tener conto di particolari situazioni di fatto presentanti specificità tali da legittimare un giudizio di sostanziale “ingiustizia” della meccanica trasposizione del principio al caso concreto

5.Cons. di Stato, VI, 21 luglio  2010, n. 4788

Il quadro legislativo vigente prevede la necessità che lo straniero richiedente il titolo abilitativo dimostri di possedere un reddito che gli consenta, quantomeno, di raggiungere la soglia di sussistenza

6.Cons. di Stato, VI, 30 luglio  2010, n. 5049

Legittimamente è negato il permesso di soggiorno allo straniero ammesso  ad un regime di sussidi da parte dell’ente locale, perché tale situazione dimostra che lo straniero non ha capacità reddituale autonoma

7.Cons. di Stato, VI, 27 agosto 2010, n. 5994

Poiché lo straniero deve essere stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento (proprio e del nucleo familiare) costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso nello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato

E.4 Segnalazione Schengen

1.Cons. di Stato, VI , 3 marzo 2010, n. 1239

Dall’art. 106 della legge n. 388/1993, di ratifica del Trattato Schengen, e dall’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, risulta la necessità – per le amministrazioni europee – di cooperare per la corretta applicazione dell’Accordo, non solo recependo in modo vincolato le segnalazioni, ma anche, all’occorrenza, accertando, mediante opportune consultazioni, le ragioni di una segnalazione che appaia non riferibile con sicurezza al soggetto interessato o non immediatamente da accogliere, per seri motivi. In sede di definizione dell’istanza di emersione di lavoro irregolare, la segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’accordo di Schengen da parte del Paese inseritore, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, vincola l’Amministrazione all’adozione di un provvedimento di reiezione della istanza di regolarizzazione in forza di specifica disposizione di legge; si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica della esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero della cui regolarizzazione si tratti e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia. In tale contesto, va ribadita l’irrilevanza della motivazione, (ma) nel senso che l’espulsione appare, una volta accertati i presupposti dell’inammissibilità , un atto dovuto, ma senza che ciò possa giungere a violare il diritto di difesa dell’interessato che ha diritto di conoscere non solo l’esistenza della segnalazione ma anche, sia pure in sintesi, il concreto evento che l’ha determinata, in modo da poter esser messo in condizione di contestare la riferibilità a sé della segnalazione: ove non si ammettesse tale possibilità di sindacato giurisdizionale il sistema Schengen opererebbe in modo completamente derogatorio rispetto agli usuali canoni dello Stato di diritto, facendo prevalere immotivatamente le segnalazioni di polizie straniere prive di minima concretezza anche su elementi di segno contrario rappresentati dagli interessati.

2.Cons. di Stato, VI, 21 aprile 2010, n. 2237

Posto che il procedimento volto all’adozione di un provvedimento con effetti negativi si conclude, salvo che non sia diversamente previsto, con la comunicazione all’interessato (come si desume anche dall’art. 21 ter l. n. 241/1990), con la conseguenza che l’Amministrazione ha il compito di tenere conto degli sopravvenienze che intervengono sino a quel momento, è illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla segnalazione Schengen scaduta ben prima della notifica  allo straniero del diniego de quo

3.Cons. di Stato, VI, 10 dicembre 2010, n. 8708

La segnalazione Schengen costituisce in quanto tale giusta causa di diniego della istanza di regolarizzazione

4.Cons. di Stato, VI, 10 dicembre 2010, n. 8710

La segnalazione Schengen costituisce giusta causa di diniego del permesso di soggiorno

E.5 Precedente espulsione

1.Cons. di Stato, VI, 19 maggio 2010, n. 3159

L’esistenza di un valido decreto di espulsione costituisce un fattore ostativo al rilascio del permesso di soggiorno e se il permesso è stato già rilasciato, deve essere revocato.

2.Cons. di Stato, VI, 30 luglio  2010, n. 5051

Le precedenti espulsioni sono ex se ostative al rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi degli artt. 4 c. 6,  e 5 c. 5 del TU immigrazione (il Consiglio di Stato aggiunge che nel caso deciso non  può farsi questione di una pretesa violazione del principio dell’affidamento, dato che l’istituto dell’affidamento suppone che lo stesso sia legittimo e cioè sia fondato su una situazione di apparenza di diritto nella quale deve riporre fiducia lo stesso interessato, il quale,  pertanto deve versare in buona fede: elemento, questo, che non è stato riscontrato nella specie).

3.Cons. di Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7142

La causa ostativa derivante dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 13, del TU immigrazione, in base alla quale non possono né fare ingresso, né soggiornare in Italia, coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione con divieto di rientro in Italia per un certo periodo di tempo, durante il lasso temporale indicato nel provvedimento di espulsione, ha natura vincolata e non consente all’Amministrazione alcun apprezzamento discrezionale né alcuna valutazione in ordine allo svolgimento in Italia di attività lavorativa che non può essere intrapresa facendo ingresso in Italia in violazione di un puntuale divieto di ingresso diretto specificamente al soggetto e non alla generalità indistinta. Né può assumere rilevanza il fatto che l’esistenza di un pregresso decreto di espulsione non sia stata acclarata in sede di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato e del visto di ingresso, ma solo in sede di esame della domanda di permesso di soggiorno, in quanto – nel caso deciso – l’Amministrazione è stata indotta in errore dalle diverse generalità con cui il ricorrente era stato classificato, ed era onere del ricorrente segnalare di essere destinatario di precedente provvedimento di espulsione, circostanza che, riguardandolo specificamente, non poteva non essere nota.

4.Cons. di Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7146

La causa ostativa derivante dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 13, del TU immigrazione, in base alla quale non possono né fare ingresso, né soggiornare in Italia, coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione con divieto di rientro in Italia per un certo periodo di tempo, durante il lasso temporale indicato nel provvedimento di espulsione, ha natura vincolata e non consente all’Amministrazione alcun apprezzamento discrezionale né alcuna valutazione in ordine allo svolgimento in Italia di attività lavorativa che non può essere intrapresa facendo ingresso in Italia in violazione di un puntuale divieto di ingresso diretto specificamente al soggetto e non alla generalità indistinta. Né può assumere rilevanza il fatto che l’esistenza di un pregresso decreto di espulsione non sia stata acclarata in sede di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato e del visto di ingresso, ma solo in sede di esame della domanda di permesso di soggiorno, in quanto – nel caso deciso – l’Amministrazione è stata indotta in errore dalle diverse generalità con cui il ricorrente era stato classificato, ed era onere del ricorrente segnalare di essere destinatario di precedente provvedimento di espulsione, circostanza che, riguardandolo specificamente, non poteva non essere nota. Neppure, in termini più generali, lo straniero può invocare l’art. 5 TU immigrazione, nella parte in cui consente il rilascio del permesso di soggiorno qualora sopraggiungano nuovi elementi, inizialmente mancanti, perché, nella specie, continua a mancare il presupposto essenziale in ordine alla possibilità di rientro in Italia preclusa fino allo spirare del lasso temporale di interdizione o fino al rilascio di autorizzazione ministeriale in deroga

E.6 Documenti falsi

1.Cons. di Stato, VI , 3 giugno 2010, n. 3515

Tra i requisiti richiesti per l’ingresso, e che sono necessari anche per il rilascio del permesso di soggiorno, rientra la presentazione di documentazione veritiera; infatti ai sensi dell’art. 4, co. 2, del TU immigrazione, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda [(anche) per effetto dell’enunciato, il massimo organo di giustizia amministrativa ha negato rilevanza alle – pur significative – circostanze sopravvenute (avvio di una fiorente attività di lavoro autonomo e presenza di una famiglia con tre figli minori di tre anni alla data del provvedimento di diniego)]

F. Profili processuali

1.Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 14 aprile 2010, n. 498

Qualora l’appello sia proposto dallo stesso ricorrente, soccombente in primo grado, le censure contenute nel ricorso introduttivo, assorbite con la sentenza gravata, non possono costituire oggetto  di  esame nel  secondo  grado del  giudizio, ove non siano espressamente riproposte dall’appellante.

2.Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 14 aprile 2010, n. 502

A differenza del permesso di soggiorno disciplinato, in generale, dall’art. 5 del TU immigrazione, che è connotato da ampi spazi di discrezionalità della pubblica amministrazione, cui si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, il permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplato dall’art. 30 dello stesso TU, è atto dovuto, in presenza delle  specifiche situazioni tassativamente elencate e dunque, integra oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario, come si ricava dal sesto comma del citato art. 30, il quale espressamente contempla la riconducibilità del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari davanti al tribunale ordinario del luogo di residenza

3.Cons. di Stato, VI, 28 aprile 2010, n. 2447

In tema di impugnativa del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’art. 2, lettera b) della legge n. 1034/1971 assegna la cognizione al TAR, nella cui giurisdizione  abbia sede l’organo periferico da cui sia stato emanato l’atto di cui si contesta la legittimità, anche indipendentemente dall’efficacia infraregionale o ultraregionale dell’atto stesso

4.Cons. di Stato, VI , 15 giugno 2010, n. 3762

E’ inammissibile il ricorso che  si limiti a riportare i motivi avanzati in primo grado,  senza muovere censura alcuna alla sentenza gravata

5.Cass. 16 luglio 2010, n. 16662 (ord.)

Quando si impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, è da escludere la legittimazione passiva del Questore, privo di autonoma capacità giuridica e personalità, ed unico legittimato passivo può essere il solo Ministero dell’Interno, soggetto con personalità giuridica cui è subordinate a organicamente collegato il Questore, che ha emesso l’atto impugnato

6.Cons. di Stato, VI, 30 settembre 2010, n. 7233

Per effetto della morte del ricorrente  è improcedibile il giudizio sul diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il diniego impugnato in primo grado è relativo ad un provvedimento (rinnovo del permesso di soggiorno) che ha natura strettamente personale, con la conseguenza che, con la morte del richiedente, viene meno ogni profilo di interesse alla definizione del giudizio

7.Cass. 17 dicembre 2010, n. 25658 (ord.)

Nel ricorso contro il diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, legittimato passivo è il (solo) Ministero dell’Interno

Rober PANOZZO

(5 gennaio 2012)

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