Inviti del Giudice delle Leggi ed inerzia del legislatore: l'intervento del Presidente della Corte costituzionale.

Inviti del Giudice delle Leggi ed inerzia del legislatore: l’intervento del Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte costituzionale ricorda i (numerosi) solleciti rivolti al legislatore, al fine di “modificare una normativa che (…la Corte…) ritiene in contrasto con la Costituzione”. “Tali solleciti” – aggiunge – “non possono essere sottovalutati”, costituendo “l’unico strumento a disposizione della Corte per indurre gli organi legislativi ad eliminare situazioni di illegittimità costituzionale che, pur da essa riscontrate, non portano ad una formale pronuncia di incostituzionalità” (ad es., nei casi  “in cui l’eliminazione del contrasto con la Costituzione esiga la riforma di interi settori dell’ordinamento o possa realizzarsi in una pluralità di modi consentiti dalla Carta costituzionale, la scelta dei quali è riservata alla discrezionalità del legislatore”); ancora: i solleciti in parola“non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia”.

Esempi di inviti inascoltati (rilevanti per i servizi demografici):

unioni omosessuali: nella sentenza n. 138 del 2010, la “ Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale delle norme che limitano l’applicazione dell’istituto matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, ma nel contempo ha affermato che due persone dello stesso sesso hanno comunque il «diritto fondamentale» di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione”, affidando “ al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti piú opportuni”;

cognome del figlio: la Corte ha esortato il legislatore  “a modificare la legislazione che prevede l’attribuzione al figlio del solo cognome paterno”, nella direzione di “una normativa che abbia una maggiore considerazione del principio costituzionale di uguaglianza fra uomo e donna (sentenza n. 61 del 2006)”,  sottolineando “che l’attuale disciplina costituisce il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» ed ha invitato ad introdurre una normativa che abbia una maggiore considerazione del principio costituzionale di uguaglianza fra uomo e donna (sentenza n. 61 del 2006);

legge elettorale: “già con le sentenze n. 15 e n. 16 del 2008 e, più di recente, con la n. 13 dello scorso anno, la Corte ha invano sollecitato il legislatore a riconsiderare gli aspetti problematici della legge n. 270 del 2005 «con particolare riguardo all’attribuzione di un premio di maggioranza […] senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o di seggi»”.

Qui la relazione completa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *