ANAGRAFE - Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale

Con circolare n.5/2017, Il Ministero dell’Interno analizza le modifiche apportate dall’art. 8, del DL n. 13/2017 al decreto legislativo n. 142/2015, in materia di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.

Il decreto legge n. 13/2017 ha introdotto l’art. 5-bis nel DLGS n. 142/2015, rubricato” iscrizione anagrafica” che riportiamo di seguito

 

Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). – 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e’ iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.
2. E’ fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.

 

 

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