ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Istanza di accesso a documentazione irreperibile o non più disponibile

A fronte di una istanza di accesso ai documenti amministrativi, la pubblica amministrazione, nel caso in cui non sia più in possesso degli atti richiesti, è tenuta ad attestare ciò in un apposito atto, chiarendo dove essi possano essere reperiti, e/o in che occasione siano andati distrutti, mentre nella ipotesi che essi fossero stati già trasmessi ad altra amministrazione, deve “girare” ex art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, la richiesta di accesso all’Amministrazione che la detiene.

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