CITTADINI STRANIERI - La circolazione nello spazio Schengen secondo la normativa (dell’Unione) e la giurisprudenza (della Corte di Giustizia e italiana)
Approfondimento a cura di R. PanozzoI – NORMATIVA
A) Convenzione 19 giugno 1990, di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
TITOLO PRIMO – Definizioni
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:
Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;
Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
OMISSIS
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