CITTADINI STRANIERI - La circolazione nello spazio Schengen secondo la normativa (dell’Unione) e la giurisprudenza (della Corte di Giustizia e italiana)

Approfondimento a cura di R. Panozzo

I – NORMATIVA

A) Convenzione 19 giugno 1990, di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

TITOLO PRIMO – Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

OMISSIS

>> Continua a leggere l’approfondimento

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *