La commissioni concorsuali devono sempre avere composizione dispari? Non necessariamente

La commissioni concorsuali devono sempre avere composizione dispari? Non necessariamente

Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 5563 del 31/10/2012 ha ritenuto come se sia vero che risponde ad un principio generale che tutte le commissioni di gara (non solo quelle giudicatrici disciplinate dall’art. 84 del d.lgs. 163/2006), al pari di ogni collegio amministrativo, debbano essere composte da un numero dispari di membri al fine di assicurare la funzionalità del principio maggioritario, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve essere improntata l’azione amministrativa.
Tuttavia la violazione di detto principio può essere dedotta, per il principio di conservazione degli atti giuridici, non astrattamente, ma solo se abbia concretamente inciso sulle decisioni assunte dalle commissioni stesse, cioè se vengano lamentati o si siano verificati dissensi comportanti lesioni concrete degli interessi dei soggetti giuridici nei confronti dei quali le commissioni abbiano operato.
La formazione della commissione, non incidendo di per sé sulla regolarità delle operazioni, non può essere fatta astrattamente valere come motivo di ricorso da parte di chi sia stato escluso dal concorso o sia insoddisfatto della posizione di graduatoria, dal momento che la violazione è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria della commissione in danno dei concorrenti, nel qual caso è ipotizzabile un nesso tra l’asserita violazione di legge e il vulnus lamentato dal ricorrente tale da concretare un suo interesse a dolersene in giudizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 18.4.2012, n. 2217).
Nel caso che occupa è stato astrattamente dedotto il vizio di composizione della commissione senza allegare concrete fattispecie in cui la diversa composizione della commissione avrebbe determinato differenti e più favorevoli valutazioni, senza quindi dimostrare e neppure dedurre il concreto pregiudizio derivato dalla circostanza in questione. Del resto l’interesse ad una generica ripartecipazione ad un’altra selezione non si differenzia dall’interesse (semplice) del dipendente che confidi nell’opportunità di una nuova selezione e deve considerarsi recessivo rispetto all’interesse alla conservazione degli atti giuridici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *