ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - La richiesta del consigliere di aver accesso all’elenco anagrafico dei cittadini residenti

Il parere del Ministero dell’interno n. 27838 del 10 ottobre 2023 sul diritto d'accesso ex art. 43 d.lgs. n. 267/2000

Il Ministero dell’interno in un parere del 10 ottobre 2023 ha affermato che il Comune può rilasciare al consigliere comunale l’elenco anagrafico dei cittadini residenti qualora la richiesta nasca da una effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato e qualora la richiesta non incida sulle prerogative proprie degli altri organi comunali (sindaco e giunta).

Se alle pubbliche amministrazioni è consentito accedere ai predetti elenchi quando l’istanza sia motivata e per esclusivo uso di pubblica utilità, è opportuno segnalare che i consiglieri comunali per l’accesso agli atti ex articolo 43 del TUEL non hanno l’obbligo di motivare le relative istanze, ma è comunque necessario che l’accesso sia utile all’espletamento del mandato consiliare.

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L’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 dispone infatti che l’ufficiale d’anagrafe può rilasciare, anche periodicamente, elenchi degli iscritti in anagrafe alle pubbliche amministrazioni, previa motivata richiesta e per esclusivo uso di pubblica utilità. Per i consiglieri comunali la norma deve essere letta alla luce dell’articolo 43 del TUEL che riconosce loro il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

>> IL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 OTTOBRE 2023, N. 27838

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