La tutela dell'affidamento dei terzi, di bona fides, vale anche per gli atti amministrativi nulli

La tutela dell’affidamento dei terzi, di bona fides, vale anche per gli atti amministrativi nulli

Anche in presenza di una nullità dell’atto amministrativo, operano le condizioni di sussistenza del principio della tutele dell’affidamento nei riguardi dei terzi di bona fides.
Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 1^-quater, sent. n. 5360 del 13/6/2012, considerando come l’azione di nullità dell’atto amministrativo sia sottoposta al termine di decadenza di 180 giorni (art. 31, comma 4, C.P.A., d. Lgs. 2/7/2010, n. 104 e s.m.). Attribuendo un effetto al decorso del tempo, pur a fronte di un vizio di nullità dell’atto, il legislatore ha, in altri termini, riconosciuto anche in questi casi diritto di cittadinanza alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, e quindi anche di tutela dell’affidamento comunque ingenerato dall’atto nullo, che sono implicate dall’agire amministrativo.
Se ne deve dedurre che la nullità dell’atto, una volta che il decorso del tempo ne abbia consolidato gli effetti, non è ostativa a che un legittimo affidamento, tutelato dall’ordinamento giuridico, sorga da esso e funga da elemento con cui raffrontare e bilanciare l’esercizio del potere amministrativo attributo con riguardo alla medesima fattispecie.
Naturalmente, ad oggi il termine sufficiente e necessario perché tale effetto si verifichi è legislativamente indicato in 180 giorni, mentre, anteriormente all’entrata in vigore del C.P.A., doveva ritenersi compito dell’interprete valutare tutte le circostanze del caso concreto, per stabilire il tempo utile a legittimare l’affidamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *