ANAGRAFE- STATO CIVILE - L’attività di sportello: legalizzazione degli atti

Regole pratiche e consigli

Per lungo tempo si è avuta l’errata convinzione che i dati anagrafici (facenti fede fino a prova contraria) ed il loro aggiornamento potessero prescindere da una rigorosa verifica degli stessi, al contrario di quanto è sempre avvenuto nel campo del servizio di stato civile.
Ed in effetti, a ben guardare, sono trascorsi solo pochi lustri da quando ai cittadini stranieri, al momento della dichiarazione anagrafica di residenza, veniva consentito di indicare senza alcuna documentazione di supporto il nome e cognome dei genitori, lo stato di coniugio, ecc.
Superata ormai ovunque questa modalità inadeguata e bonificati, laddove sia stato possibile, i dati anagrafici pregressi acquisiti impropriamente, ancora oggi non è comunque facile far comprendere appieno all’ufficiale di anagrafe che l’attendibilità del dato non può derivare da qualunque documento estero che abbia parvenza di attestare nascita, matrimonio ecc.; per essere validamente esibiti nel nostro paese i documenti rilasciati da uno stato estero o da un’autorità diplomatica straniera in Italia devono essere in regola con le norme sulla legalizzazione e la traduzione, sia che servano ai fini della trascrizione per lo stato civile, sia che vengano prodotti ai fini di una variazione anagrafica.

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