Le circolari non sono "fonti" del diritto e, quando illegittime, vanno disapplicate

Le circolari non sono “fonti” del diritto e, quando illegittime, vanno disapplicate

I soggetti destinatari di provvedimenti emessi sulla base di circolari, o consimili istruzioni amministrative, non possono impugnare le circolari che vi stiano a monte, ma contestare i provvedimenti adottati sulla base di esse.
Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, sent. n. 5201 dell’8/6/2012, considerando come le circolari siano atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione.
Per gli organi e uffici destinatari delle circolari, queste ultime sono vincolanti solo se legittime, di talché è doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem. Ne consegue che le circolari non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi, perché hanno applicato una circolare illegittima che si sarebbe invece dovuta disapplicare (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 1994, n. 720)” (così testualmente Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2000, n. 5506).

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