CIE - Le principali problematiche relative al rilascio della carta d’identità con validità per l’espatrio

In anteprima un estratto dell'articolo di W. Damiani, pubblicato sul fascicolo n. 3/2020 della rivista "I Servizi Demografici"

Estratto dell’articolo di William Damiani, Le principali problematiche relative al rilascio della carta d’identità con validità per l’espatrio, pubblicato sulla rivista I Servizi Demografici  n. 3/2020,  pag. 7

Premessa
Cosa c’è di più facile del rilascio di una carta d’identità? La domanda appositamente provocatoria vuole mettere in luce quanto sia difficile in realtà l’attività degli addetti ai servizi demografici e in particolare di chi lavora agli sportelli, i quali si trovano a dover affrontare e risolvere “in tempo reale” (per utilizzare un linguaggio anagrafico) le più disparate problematiche, che molte volte finiscono per mettere in dubbio anche certezze maturate in anni di carriera.
Modelli familiari che assumono una maggiore differenziazione e frammentazione, esigenze sempre più complesse e particolari, cittadini che pretendono spiegazioni esaustive, rappresentano tutti fattori che impongono allo sportellista una preparazione continua e una conoscenza approfondita delle procedure da seguire.
Il presente contributo si propone di fare una panoramica sulle principali questioni connesse alla richiesta di una carta d’identità valida per l’espatrio, soffermandosi in modo particolare sulle problematiche legate alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà ed ai soggetti di minore età.

La libertà di espatrio e le condizioni ostative
Il principio della libertà di espatrio era presente già nello Statuto Albertino del 1848 che garantiva la libertà individuale in tutte le sue forme, compresa quella di circolazione.
Successivamente, per evitare l’espatrio come mezzo per sottrarsi agli obblighi di legge, furono emanate varie disposizioni normative fino ad arrivare al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), con il quale è stata subordinata la libertà di circolazione al possesso del passaporto.
La disciplina del passaporto, prima contenuta nel regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, è ora dettata dalla 21 novembre 1967, n. 1185, che in primo luogo ha ridefinito le casistiche per le quali non è consentito l’ottenimento del documento.
L’articolo 3 della legge n. 1185/1967 prevede infatti che non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
[c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell’autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata] (tale lettera è stata abrogata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
[f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l’autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto] (tale lettera è stata abrogata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127);
g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

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