PERSONALE - Le progressioni orizzontali non si disciplinano con regolamenti

Uno dei temi che continuano a restare molto dibattuti riguarda la fonte con la quale disciplinare le progressioni orizzontali

La tendenza fortissima resta sempre quella di avvalersi di un regolamento e, dunque, di considerare il regolamento la fonte di disciplina. E si oscilla tra un regolamento specificamente dedicato e l’inserimento di un capo nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Tuttavia, tale modo di intendere la regolamentazione delle progressioni orizzontali non è conforme alla loro disciplina generale. In parole più semplici, non può essere un regolamento la fonte della loro regolazione.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che il sistema di valutazione delle progressioni economiche disposto dall’articolo 16 del CCNL 21 maggio 2018, che consente ai dipendenti di acquisire una maggiore posizione economica a parità di qualifica e mansione, è immediatamente operante e sostituisce integralmente gli articoli 5 e 16, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999.
Sia nell’immediatezza della vigenza del CCNL (ormai scaduto), sia anche successivamente, la gran parte delle amministrazioni tende a stabilire regole e modalità per le progressioni orizzontali mediante regolamenti, il cui scopo consiste principalmente nell’integrare i criteri per le progressioni della vecchia contrattazione collettiva con quella nuova, o attuare i criteri dell’articolo 16 del CCNL.
La fonte di questa disciplina, come si evidenziava sopra, tuttavia non può essere un regolamento, per una serie di motivazioni.

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