CITTADINI STRANIERI - Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del  lavoro  in  una prospettiva di crescita (G.U. 3 luglio 2012, n. 153, S.O. n. 136)] (stralcio: art. 4, comma 30)

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Art. 4

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

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30. All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)».

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