Legge di stabilità 2012 - Interventi anche poco economico-finanziari. Direttive, circolari, ecc. ecc.

Legge di stabilità 2012 – Interventi anche poco economico-finanziari. Direttive, circolari, ecc. ecc.

L’art. 15 L. 12/11/2011, n. 183 ha modificato alcune norme del T.U. di cui al dPR 28/12/2000, n. 445 che si inserisce nel tema, precedentemente, affrontanto anche nella newsletter n. 19/2011 del 6/10/2011, sotto la titolazione: “Semplificazione? Stop ai certificati: ma di che cosa stanno parlando?”.
In vista del 1/1/2012, data di entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 15 L. 12/11/2011, n. 183, la Presuidenza del C.d.M. ha emanato la direttiva n. 14 del 22/12/2011, cui, inoltre, ha fatto seguito il MIN, con la propria circolare n. 33 del 23/12/2011, quest’utlima, sostanzialmente, d’informazione e memoria della prima.
La direttiva 14/2011 (a parte che – lett. a) – presenta un probabile errore dattilografico, nel senso che laddove sia scritto “sono semprer sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà”, dovrebbe leggersi un “dell’atto di notorietà” (si evidenzia solo il punto), dato che, se così non fosse, si dovrebbe ricavare una “riesumazione” (abrogazione?) delle norme dell’art. 30 L. 7/8/1990, n. 241 .), presenta alcune indicazioni, sostanzialmente già presenti nella norma che ha motivato l’emanazione della direttiva, che consentono di parlare di “astrattezza”: si pensi alle lett. c), con l’indicazione dell’ufficio responsabile, ecc.
Qui si nota un approccio che vede le diverse P.A. come un “qualche cosa” di indifferenziato, di omogeneo, di indistinguibile, quando le diverse P.A. si caratterizzano per specializzazioni, per differenze organizzative e dimensionale e per molto altro. Ad esempio, si trascura piattamente come vi siano P.A. in cui operano figure che già – e per disposizione di legge – vedono “responsabili”: si pensi all’art. 4 L. 7/8/1990, n. 241 dove un’individuazione dell’unità organizzativa responsabile veniva determinata, dalal singola P.A..
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per  regolamento .”, segno che già 21 anni addietro si teneva presente quello che la direttiva n. 14/2011 sembra non tenere presente.
Tra l’altro, nel settore dei SS. DD. queste disposizioni sono ben presenti, e note (almeno agli “affetti ai lavori”), com è il caso dell’art. 4 L. 24/12/1954, n. 1228, oppure dell’art. 5 RSC, oppure delle norme sul “responsabile dell’ufficio elettorale comuinale” .. Vi sono poi i rinvii a “misure organizzative”, termine che significa tutt’altro che formulare l’ennesimo regolamento interno (da conservare in fondo a qualche cassetto), ma comporta/comporterebbe che il “capo” disponga, con ordinei di servizio (anche orali) il da farsi. L’altro elemento che lascia dubbi (anche se trovi fondamento normativo) è quello per cui le amministrazioni procedenti acquisiscano “senza oneri” (Punto 2) dati presso le amministrazioni certificati, dal momento che il dPCM 5/5/1944 non è stato né abrogato, né modificato, tanto più che questo importa che “costi di produzione” delle amministrazioni procedenti siano, di fatto, traslate sulle amministrazioni certificanti.

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