Legge di stabilità 2014 - un grande “contenitore”

Legge di stabilità 2014 – un grande “contenitore”

Chi abbia seguito un po’ (anche solo poco) la vicenda della Legge di stabilità – 2014 non può non cogliere le differenze tra il D.d.L. di proposta governativa ed il testo finale, approvato dopo 3 “letture”, cioè la L. 27/12/2013, n.147, per effetto non solo della numerosità di emendamenti presentati, tanto al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati, dato che essa è stata vista come “veicolo” per numerosi interventi normativi. In via incidentale, si osserva come un emendamento sia stato dichiarato inammissibile per carenza di copertura, senza rendersi conto che avrebbe prodotto (solo nel 2014) una prevedibile maggiore entrata di qualcosa oltre a 139 milioni, con buone quanto ragionevoli previsioni di incremento negli anni successivi, il tutto correlato a effetti positivi per i Cittadini: si tratta del frutto del concorso tra numerosità degli emendamenti e ristrettezza dei tempi per valutarli.
Senza entrare più di tanto nei diversi commi (infatti, è divenuto un articolo unico articolato su 749 commi (compreso quello finale e conclusivo), tecnica dell’articolo unico che non favorisce un’agevole lettura “per materie” (vi sono anche norme sui ristoranti etnici … di cucina italiana), ci si sofferma qui pressoché unicamente sulle disposizioni in materia elettorale, partite dal fatto di ri-prendere ipotesi, già percorse (ma durate poco) sul voto in un’unica giornata, e, poi, intervenendo anche altrove, magari con poco coraggio: es.: sulla L. 4/4/1956, n. 212 (ormai abbastanza poco utilizzata) poteva andarsi anche oltre a quanto modificato.
Gli interventi, in questo ambito, possono sintetizzarsi nel voto nella sola giornata domenicale (dalle 7.00 alle 23.00), nella riduzione delle prestazioni per “straordinario elettorale” nel limite, medio, di 40 ore/mese e massimo, individuale, di 60 ore/mese e nel periodo dal 50° giorno antecedente alla votazione fino al 5° successivo (non si può non osservare come talora questo strumento fosse usato come se si trattasse di una gratifica e non come riscontro ad esigenze operative proprie del procedimento elettorale), rilascio delle T.E. a partire dal venerdì antecedente, riduzione del numero degli spazi per l’affissione di propaganda elettorale per la c.d. “diretta” (cioè quella effettuata da liste/candidature (nei collegi uninominali) partecipanti alle elezioni, nonché superamento della propaganda c.d. “indiretta” (cioè da parte di soggetti diversi dalle liste/candidature ammesse), abrogazione delle norme che per le elezioni “regionali” prevedevano aperture degli uffici … sovrabbondanti (rispetto alla “domanda” reale), abbreviazione dei termini per la rendicontazione delle spese elettorali, quando rimborsate da altri, per altro con un meccanismo di “tetto” proporzionale (ulteriormente ridotto) al numero delle sezioni, per cui se il rendiconto rimane inferiore è rimborsato quanto da rendiconto, o, altrimenti, nei limiti del plafond.
Non vi sono cenni all’art. 3-bis L. 13/3/1980, n. 70, né all’art. 3. 3 L. 16/4/2002, n. 62), forse perché, essendo rimasti inattuati, se li sono dimenticati un po’ tutti.
A parte, si può cogliere la velenosità (in termini di superficialità) nel comma 707 laddove è presente l’espressione: “ … condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.” …. Infine, se qualche disposizione presenta il fumus di non essere coerente con le c.d. “4 libertà” su cui si fondano i Trattati, non si è approfondito molto, ma parrebbe che il comma 514 modifichi una L. Cost: si tratta – evidentemente – di un errore di percezione! Per inciso, alcune delle disposizioni della L. 27/12/2013, n. 147 sono state interessate a modificazioni con l’art. 1 D.-L. 30/12/2013, n. 151).

Vedi:
Legge 27/12/2013 n. 147 (S.O. 27/12/2013 n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014)

 

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