Legge elettorale ed un po' (sono solo 4) richiesta di referendum popolare

Legge elettorale ed un po’ (sono solo 4) richiesta di referendum popolare

Sulla qualità della L. 21/12/2005, n. 270 non è il caso di formulare considerazioni, avendole già, a suo tempo, formulate chi se ne è dichiarato l’autore, così come (forse per questo) vi è stato chi avendo concezioni non tanto partecipative, quanto proprietarie, l’ha ritenuta perfino una legge giusta. Per più ordini di ragioni, essa non ha visto modificazioni, anche se, almeno verbalmente, molti le proponevano, magari anche con molta genericità, non indicando nettamente ipotesi alternativi. Fatto sta che si sono venuti a costituire “comitati promotori” che il 11/7/2011, hanno presentato alla Cancelleria della Corte di Cassazione le dichiarazioni costituenti l’avvio del procedimento referendario. Si tratta di 4 richieste di referendum popolare:

1)= «Volete Voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005, supplemento ordinario n. 213, recante “modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”?».;

2)= «Volete Voi che sia abrogata la Legge 3 giugno 1999, n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, recante “nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”, come integrata dalla Legge 26 luglio 2002, n. 156, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2002, recante “disposizioni in materia di rimborsi elettorali”?»;

3)= «Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «1. L’art. 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «2. L’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: «3. All’art. 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: «4. All’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: «5. Dopo l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:»;
art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: «6. L’art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: «8. L’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: «9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato i alla presente legge.»;
art. 1, comma l0, limitatamente alle parole: «10. All’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: «11. L’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: «12. L’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: «13. L’art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: «14. L’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;
art. 2;
art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: «1. L’art. 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993 », è sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: «2. L’art. 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: «3. L’art. 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: «4. All’art. 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 4, comma 5: «5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente legge.»;
art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: «6. L’art. 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: «7. L’art. 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: «8. L’art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: «9. Dopo l’art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:»;
art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: «10. L’art. 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;
art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «11. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:»;
art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: «1. All’art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 2: «2. All’art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.»;
art. 6, comma 3: «3. All’art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “delle candidature nei collegi uninominali e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 4: «4. L’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.»;
art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: «5. All’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 6: «6. All’art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “delle candidature nei collegi uninominali e” e: “a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 8: «8. All’art. 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: “dei candidati nei collegi uninominali e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: «9. All’art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: «10. All’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 11: «11. All’art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: “di ogni candidato nel collegio uninominale e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: «12. All’art. 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 13: «13. All’art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “dei candidati nei collegi uninominali e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 14: «14. All’art. 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “dei candidati nei collegi uninominali e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: «15. All’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: «16. All’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l’ottavo comma è abrogato.»;
art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: «17. All’art. 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “e dei candidati nei collegi uninominali” e: “del collegio uninominale o” sono soppresse; le parole: “del collegio” sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 18: «18. All’art. 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “e dei candidati” sono soppresse.»;
art. 6, comma 19: «19. All’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.»;
art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: «20. All’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “le schede” sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: «21. All’art. 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “una scheda” sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: «22. All’art. 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “le urne e le scatole” sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: «23. All’art. 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole “delle urne” sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: «24. All’art. 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: «25. All’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: «26. All’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: «27. All’art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: «28. All’art. 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “del Collegio” sono sostituite dalle seguenti:», e alle parole «e le parole: “dei candidati nel collegio uninominale e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: «29. All’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: «30. All’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: «31. All’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: «32. All’art. 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “dei candidati nei collegi uninominali e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: «33. All’art. 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “dei candidati nei collegi uninominali e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: «34. All’art. 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “dei candidati nei collegi uninominali e” sono soppresse.»;
art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: «35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante “Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati” è abrogato.»;
art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: «1. All’art. 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 8, comma 2: «2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: “circoscrizionali e” sono soppresse.»;
art. 8, comma 3: «3. L’art. 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.»;
art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: «4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente:»;
art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: «5. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: «6. All’art. 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All’art. 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 8, comma 8: «8. L’art. 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato»;
art. 8, comma 9: «9. L’art. 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall’art. 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato»;
art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: «10. All’art. 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:»;
art. 8, comma 11: «11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante “Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica” è abrogato.»?». (Testo del quesito pubblicato in GU);

4)= «Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificata dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito in legge 21 marzo 2006, n. 121?»

 

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