PERSONALE - Legge n. 104/1992: fruizione dei permessi e del congedo

Principio della esclusività, requisito della convivenza necessario solamente per la fruizione del congedo, dimostrazione della assistenza effettiva -peraltro solamente in presenza di gravità- nel caso di distanza tra i domicili superiore a 150 km

Approfondimento di A. Bianco

Principio della esclusività, requisito della convivenza necessario solamente per la fruizione del congedo, dimostrazione della assistenza effettiva -peraltro solamente in presenza di gravità- nel caso di distanza tra i domicili superiore a 150 km: sono questi alcuni degli elementi di maggiore rilievo che caratterizzano le disposizioni di cui alla legge n. 104/1992 e la possibilità di fruire di permessi e/o essere collocati in congedo straordinario da parte dei dipendenti pubblici che siano portatori di handicap e/o che assistano dei congiunti che si trovino in questa condizione.

I destinatari

Per come previsto dall’articolo 33 hanno diritto ad usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 per l’assistenza a congiunti portatori di handicap: la madre lavoratrice, o il lavoratore padre, entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o il lavoratore padre, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile e poi a seguire nella maggiore età; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile che non è ricoverata a tempo pieno in istituto, tranne che la certificazione medica richieda la specifica assistenza; i lavoratori disabili in possesso del certificato di handicap grave ed i genitori adottivi o affidatari. Si deve precisare che la fruizione da parte della madre o del padre è alternativa e che i permessi per i genitori affidatari sono previsti solamente nell’ipotesi di disabili minorenni.
I parenti o affini che possono godere di questi permessi sono i seguenti: il genitore; il coniuge; la parte dell’unione civile, la parte della coppia di fatto; il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello). Inoltre, i parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti due condizioni: quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure sia affetto da patologie invalidanti. Per le patologie invalidanti si deve fare riferimento a quelle previste dal decreto ministeriale n. 278/2000, previsto dalla legge n. 53/2000, cioè: “1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario”.
Non sono più previsti i requisiti della assistenza esclusiva e continuativa né quello della convivenza.
Sulla base del dettato normativo per ogni soggetto che è in condizione di handicap i permessi possono essere utilizzati da una sola persona. Un dipendente può usufruire di più permessi nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni: coniuge, parente o affine entro il primo grado o “entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Occorre che il portatore di handicap versi in una condizione grave perché un dipendente residente a più di 150 km di distanza dal luogo di propria residenza, possa ottenere questo beneficio. In tal caso occorre che sia comunque fornita l’attestazione del raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
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(*) Tratto da lagazzettadeglientilocali.it

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