ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Limiti all’accesso generalizzato

Il Consiglio di Stato così commennta la sentenza del Tar Milano, sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951  sull’accesso ai documenti.

L’istituto dell’accesso generalizzato, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato il comma 2 dell’art. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla finalità per la quale è stato introdotto nell’ordinamento (id est, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico) ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’Amministrazione (1).

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(1) Ha chiarito il Tar che le fattispecie di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sono diverse: mentre il comma 1 riguarda documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l’obbligo normativo della pubblicazione, il comma 2 riguarda invece dati e documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto. La distinzione riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, ma non quello soggettivo, potendo “chiunque” esercitare sia l’accesso civico, di cui al comma 1, sia quello c.d. generalizzato, di cui al comma 2.
L’accesso generalizzato – introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 – ha la sua ratio nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Ad avviso del Tar, posta questa finalità, l’istituto, che costituisce uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (cfr. art. 1, d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall’art. 2, d.lgs. n. 97 del 2016), non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. La valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione.

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