Lo straordinario elettorale

Lo straordinario elettorale

Limitazioni ai rimborsi che il Ministero dell’Interno riconosce ai comuni per lo straordinario elettorale prestato dai dipendenti degli enti locali per le prossime elezioni europee, limitazione che si applicherà anche alle elezioni politiche e regionali nonché ai referendum nazionali regionali. Indicazione dell’Aran, di cui l’Anci chiede la modifica a seguito dei problemi che si pongono per numerosi piccoli comuni, che lo straordinario elettorale per le elezioni comunali deve essere calcolato all’interno del fondo per il lavoro straordinario dei singoli enti e non si possono disporre integrazioni dello stesso a carico del bilancio del comune.  Consolidamento della interpretazione per cui lo straordinario elettorale prestato dai titolari di posizione organizzativa può essere remunerato solamente in caso di rimborso da parte di altre Pa, mentre per le elezioni comunali –salvo che per la domenica in cui si svolgono le consultazioni- non può essere remunerato. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni/novità in materia di straordinario elettorale che appare opportuno fornire in vista della consultazione per il rinnovo del Parlamento Europeo che si terrà il prossimo 25 maggio e del turno di elezioni amministrative che nella stessa giornata interesserà molti comuni.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2014
I commi da 398 a 401 della legge 147/2013, c.d. legge di stabilità 2014, introducono il c.d. Election Day e riducono, al fine di consentire un risparmio di spesa, gli oneri per il lavoro straordinario elettorale che viene rimborsato ai comuni dal Ministero dell’Interno. Tale risultato viene raggiunto attraverso una serie di interventi.
In primo luogo si riducono i contributi del Ministero ed il tetto massimo di straordinario rimborsabile. Infatti si passa dalle precedenti 50 ore mensili medie per dipendente come base per il calcolo del rimborso a 40  ore mensili medie per dipendente e la soglia massima del tetto individuale di straordinario autorizzabile di 70 ore mensili viene ridotta a 60 ore mensili.
In secondo luogo la disposizione provvede a ridefinire, con una significativa limitazione, l’arco temporale in cui lo straordinario elettorale può essere svolto: in precedenza esso era consentito a partire dalla data di indizione dei comizi elettorali fino ai 30 giorni successivi lo svolgimento delle consultazioni. Sulla base della legge di stabilità tale arco va adesso dal 55° giorno precedente la consultazione al 5° giorno successivo alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali.
Si stabilisce, con un vincolo che ha natura procedurale, che non occorre una deliberazione della giunta comunale per autorizzare lo svolgimento di queste attività, ma è sufficiente una determinazione dirigenziale o, nei comuni che sono sprovvisti di dirigenti, del responsabile competente. Viene inoltre stabilito che la mancata adozione della determinazione inibisce non più solamente il pagamento delle attività già svolte, ma il pagamento di tutto lo straordinario elettorale.
Infine viene ridotto da 6 a 4 mesi il termine a disposizione delle amministrazioni per la rendicontazione delle risorse che sono state spese; si conferma che tale termine è imperativo, per cui il suo superamento determina la mancata erogazione del rimborso da parte del Ministero dell’Interno.

IL FINANZIAMENTO DELLO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Lo straordinario prestato in occasione di elezioni politiche, regionali, europee e di referendum nazionali o regionali è rimborsato ai comuni. Esso non concorre nel fondo del lavoro straordinario. L’Aran sostiene che lo straordinario prestato in caso di elezioni amministrative debba invece essere calcolato all’interno del fondo destinato al finanziamento di tale istituto. In particolare, nel parere RAL 1560 del 28/10/2013 leggiamo testualmente che “secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute. A tale regola fanno eccezione solo quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale. Fra queste sono ricomprese anche le ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è previsto dalla legge uno specifico finanziamento del Governo… Al di fuori di tali ipotesi speciali, nessuna clausola contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio dell’ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell’ente, le risorse dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999”. Per cui lo straordinario per le elezioni amministrative è da porre a carico delle singole amministrazioni comunali, che devono provvedervi con le risorse incluse nel fondo per il lavoro straordinario, senza possibilità di poterlo incrementare per questa ragione.
Questa lettura pone una serie di problemi applicativi assai rilevanti, a partire dai comuni in cui nell’anno 1999 non era presente questa spesa e che quindi, anche per la stessa Aran, non possono istituire un fondo avente queste finalità. L’Anci ha sollecitato l’Aran a modificare la propria posizione interpretativa in quanto si “sta determinando molta preoccupazione soprattutto nei piccoli Comuni dove il fondo destinato agli straordinari è estremamente esiguo per cui molti Comuni non potranno assicurare la piena funzionalità dei servizi elettorali. Per questo, dunque, stante la delicatezza del tema ed in vista delle elezioni di primavera (amministrative ed europee), l’Associazione ha chiesto approfondimenti urgenti al fine di individuare una rapida soluzione”.

I RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
I responsabili di posizione organizzativa, senza differenza tra gli enti con i dirigenti e quelli privi di dirigenti, possono concorrere alla ripartizione del fondo il lavoro straordinario elettorale solamente se esso viene rimborsato al comune; la conseguenza è che essi non possono percepire compensi per straordinario elettorale in caso di svolgimento unicamente delle elezioni amministrative e che, per le consultazioni del prossimo 25 maggio, concorreranno alla ripartizione dello stesso solamente per le attività svolte per le consultazioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Lo straordinario elettorale dei titolari di posizioni organizzative deve essere considerato, nel caso in cui sia loro corrisposto, come una componente che si aggiunge alla retribuzione di risultato. Da evidenziare le due differenze che si concretizzano: per la loro erogazione non bisogna attendere gli esiti della valutazione da parte dei dirigenti o degli organismi di valutazione; questo compenso può essere erogato anche se si supera il tetto della indennità di risultato, cioè il 25% della retribuzione di posizione.
Il divieto di corrispondere il compenso per lo straordinario elettorale svolto dai titolari di posizione organizzativa nel corso delle elezioni amministrative conosce, sulla base del contratto nazionale, una deroga nel caso di attività svolta durante la giornata della domenica delle elezioni e/o dei referendum da personale che non è in servizio in tale data. Ai titolari di posizione organizzativa spetta in questa circostanza la remunerazione per il lavoro straordinario e, in aggiunta, il riposo compensativo, che deve corrispondere alla durata delle prestazione lavorativa.

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