PERSONALE - Maternità, paternità e congedo parentale: nuove tutele e indicazioni

Le novità entrate in vigore il 13 agosto illustrate nel messaggio INPS 4 agosto 2022, n. 3066 e nella nota dell'INL del 6 settembre 2022, n. 9550

L’INPS, mediante messaggio 4 agosto 2022, n. 3066, illustra le novità introdotte dal d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che sono entrate in vigore dal 13 agosto 2022.

In data 6 settembre anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 9550 illustra le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022 in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza, con particolare riferimento al congedo di paternità obbligatorio, al congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, al congedo straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, ai permessi di cui alla legge 104 e alle priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Le novità principali

Le nuove disposizioni normative promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.
Tra le novità principali, si legge sul portale dell’INPS, è previsto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.

I congedi parentali

Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla ASL.
Per quello che concerne il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.
L’INPS fornirà ulteriori istruzioni in una circolare che sarà pubblicata in un secondo momento.

>> CONSULTA IL MESSAGGIO INPS, 4 AGOSTO 2022, n. 3066

>> CONSULTA LA NOTA INL, 6 SETTEMBRE 2022, N. 9550

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *