Matrimoni nulli in un secondo e gratis: la rivoluzione di Papa Francesco

Matrimoni nulli in un secondo e gratis: la rivoluzione di Papa Francesco

Papa Francesco snellisce notevolmente la disciplina di diritto canonico per quanto riguarda imatrimoni nulli: i processi saranno infatti più snelli, con meno burocrazia e procedure gratuite.

Ruota tutto attorno al vescovo diocesano, al quale saranno affidati direttamente ”la trattazione della causa di nullita’ del matrimonio per mezzo del processo piu’ breve“, quando tra le cause che muovono la richiesta di annullamento “si annoverano per esempio quella mancanza di fede che può ingenerare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà , la brevita  della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilita’ o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica per estorcere il consenso, la mancanza di uso della ragione comprovata da documenti medici“.

Inoltre, basterà  una sola sentenza in favore della nullità  esecutiva e non più due sentenze uguali. “E’ parso opportuno – si legge nel Motu Proprio – che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinchè le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale e raggiunta dal primo giudice a norma del diritto“.

All’articolo 5 del can. 1683, dunque, il Motu Proprio stabilisce che “allo stesso vescovo diocesano compete giudicare le cause di nullità  del matrimonio con il processo più breve ogni qualvolta la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro; oppure quando “ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una situazione più accurate, e rendano manifesta la nullità “.

Ecco, in pillole, il nuovo procedimento dei matrimoni nulli: formulato il libello che espone i fatti, indica le prove e i documenti (can. 1684), il vicario giudiziale della diocesi (che ha la potestà  di giudicare insieme al vescovo) lo notifica al difensore del vincolo (il “pubblico ministero” delle cause matrimoniali) per esprimere la sua posizione sulla domanda, dandogli 15 giorni di tempo.

Trascorso questo termine, se il vicario decide di ammettere la causa al processo abbreviato devefissare non oltre 30 giorni la sessione (cioè l’udienza) e citare tutti coloro che devono parteciparvi (can. 1685).

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