Matrimonio tra persone dello stesso sesso: al momento, no, non ancora almeno. Pronuncia della Corte di Cassazione. (4) Il testo della sentenza

Matrimonio tra persone dello stesso sesso: al momento, no, non ancora almeno. Pronuncia della Corte di Cassazione. (4) Il testo della sentenza

Dopo il lancio, evidentemente (e, allora, necessariamente) “a caldo”, sulla pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. 1^ civ., sent. n. 4184 del 15/3/2012 (vedi la precedente news), è possibile ora fare riferimento al testo della sentenza , dove risulta affermata l’importanza, per non dire il vero e proprio obbligo, che, in occasione di una richiesta di trascrizione di un atto di stato civile formato all’estero si debbano verificare se l’atto di cui sia chiesta la trascrizione presenti le connotazioni richieste per far luogo alla trascrizione (pagg. 4 e ss.) senza che possa argomentarsi una sorta di quale obbligo “automatico” (meno ancora insindacabile) di trascrizione, assoluto ed astratto.
Del tutto interessanti le considerazioni nella parte finale del n. 2 (pag. 33 e 34) secondo cui l’intrascrivibilità di un matrimonio tra persone del medesinmo sesso, celebrato all’estero, non deriberebbe tanto da componenti di ordine pubblico, quanto dalla “non riconoscibilità come atto di matrimonio” (cfr. anche, punto 3.1 a pag. 35), per una serie di motivi indicati in precedenza nella sentenza: formulazione “raffinata” ed “elegante” attraverso la quale la Corte di Cassazione si sottrae dal valutare se sussista o meno un contrasto con l’ordine pubblico.
Ulteriormente interessante il richiamo che viene fatto alla sent. n. 138 del 15/4/2010 della Corte Costituzionale, come argomentazione per raggiungere la conclusione di un “diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia”, contrastando ogni comportamento discriminatorio, che consentono alla Suprema Corte di richiamare (pagg. 44 e ss.) precedenti girisprudenziali, così come si fa richiamo sia a fonti del diritto dell’Unione europea, a pronunce della Corte di giustizia dellì’Unione europea, ma anche a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – CEDU (quest’ultima operante nel con testo del Consiglio d’Europa), giungendo a riconoscere l’ammissibilità di sollevare questione di legittimità costituzionali su eventuali norme legislative che incidano su un trattamento differenziato in relazione ad una situazione, comunque, di vita familiare. Non si tratta di una pronuncia sintetica, ma le argomentazioni svolte difficilmente possono trovare argomentazioni contrarie, salvo che queste ultime non si fondino di atteggiamenti pre-giudiziali (o sulla non lettura dell’articolata formulazione della sentenza).

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