CITTADINI STRANIERI - Minore straniero emancipato ed istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana

QUESITI RISOLTI

Quesito
È possibile per un minore straniero emancipato come da sentenza del proprio Paese inoltrare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana ai sensi della circolare K.28.1 dell’8.4.1991 del Ministero dell’interno, alla stregua di maggiorenne.

Risposta
La sentenza di emancipazione pronunciata all’estero è priva di efficacia per il nostro ordinamento, fino a quando non venga riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della legge 218/1995. Tuttavia, l’ufficiale dello stato civile potrebbe procedere alla verifica delle condizioni previste dalla legge 218, solamente in presenza di un atto di stato civile già trascritto o l’interessato fosse già iscritto in anagrafe Italia: in presenza di almeno una di tali situazioni, sussisterebbe competenza per valutare il provvedimento straniero e riconoscerne l’efficacia, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 64, 65 e 66 della legge 218/1995. Qualora la verifica effettuata dall’ufficiale dello stato civile avesse dato soluzione positiva, ai sensi dell’art. 394 c.c., il minore emancipato potrebbe svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione occorrerebbe comunque l’assistenza del curatore: poiché il riconoscimento del possesso ininterrotto di uno status civitatis diverso da quello posseduto non può essere certamente considerato ordinaria amministrazione, si ritiene necessario che per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, sia necessaria la presenza ed il consenso del curatore o l’autorizzazione del giudice tutelare.

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