ELETTORALE - Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Campania

Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4

Approfondimento di U. Coassin

La legge elettorale della Regione Campania, n. 4 del 27 marzo 2009 e s.m.i., al comma 1 dell’articolo 1, stabilisce che: “Il Presidente della Giunta Regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio elettorale diretto”. Il principio che regola la consultazione (art. 1, comma 4) prevede che: “I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base delle liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l’elezione del Consiglio regionale contenute……. s’intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale” che (art. 2) deve essere collegato “con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste”.

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