CITTADINI STRANIERI - Nota del Ministero dell’Interno 29 gennaio 2013, n. 333

Iscrizione anagrafica cittadini emergenza Nord Africa

Il Ministero dell’Interno risponde al quesito concernente l’ammissibilità dell’iscrizione in anagrafe (A.P.R.) – con conseguente rilascio della carta d’identità – dei cittadini nordafricani, accolti nell’ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria, dichiarato con D.P.C.M. 12 febbraio 2011.
Dopo aver premesso che l’eccezionalità della normativa, di cui all’emergenza Nord Africa, unitamente alla specifica previsione contemplata dall’ articolo 4 dell’O.P.C.M. 23 novembre 2011, n. 3982, disciplinante l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea delle categorie di cittadini nello stesso indicate, è venuta meno al 31 dicembre 2012, il Ministero reputa che l’iscrizione  in APR ed il rilascio della carta d’identità agli stranieri in parola “soggiacciono alle consuete regole vigenti in materia anagrafica”: in altre parole, ritenendo  “che il possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari possa dare titolo all’iscrizione anagrafica”, che gli interessati “abbiano titolo per l’iscrizione in APR nonché al rilascio della carta d’identità”.
Per quanto riguarda il luogo di dimora abituale, il Ministero “rammenta che il vigente ordinamento anagrafico prevede l’scrizione in APR, fra l’altro, anche delle persone senza fissa dimora di cui all’ art. 2 co. 3 della legge 24/12/1954, n. 1228”.
La nota precisa (implicitamente) i contenuti di un precedente intervento del 2012 [nota 14 dicembre 2012, n. F/4208, divulgata dalla Pref. di Avellino con circolare 4 gennaio 2013, n. 25099]

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Nota Ministero Interno 29 gennaio 2013, n. 333
Iscrizione anagrafica cittadini emergenza Nord Africa

 

 

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