CITTADINI STRANIERI - Nuove regole per gli stranieri beneficiari di protezione internazionale

Decreto legislativo 13.2.2014, n. 12

Il D.Lgs. 13/2/2014, n. 12, da attuazione, in ambito nazionale, alla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/5/2011 (modificante la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25/11/2003) concernente la “protezione internazionale” (definita all’art. 2, lett. a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29/4/2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Ne conseguono modifiche al D. Lgs. 25/7/1998, n. 286, in particolare all’art. 9 (pertinente al permesso di soggiorno (CE) di lungo periodo), prevedendo l’annotazione della protezione internazionale riconosciuta (e, in ambito nazionale, quando riconosciuta dall’Italia), con conseguente titolo alla eventuale ri-ammissione in Italia (mentre se la protezione internazionale sia stata riconosciuta da altro Stato membro dell’Unione europea vale l’inverso, anche nel caso di eventuale allontanamento).

Ai beneficiari di protezione internazionale non è richiesta (ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (CE) di lungo periodo) la documentazione concernente l’idoneità dell’ alloggio; inoltre la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo.

DOCUMENTI COLLEGATI
Decreto legislativo 13/2/2014 n. 12 (G.U. 24/2/2014 n. 45)
Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

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