Operazioni delle commissioni di concorso

Operazioni delle commissioni di concorso

Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3240

1. Operazioni delle commissioni di concorso – attività discrezionali – sindacabilità da parte del giudice amministrativo – presupposti – specificazione.
2. Identificazione dei candidati – mancata esibizione di un documento – costituisce mera irregolarità se sussiste la conoscenza personale da parte di un commissario.
3. Commissione di concorso – composizione – normativa sulle pari opportunità – eventuale violazione – contestazioni – ammissibile da parte delle concorrenti di sesso femminile – presupposti.

1. Lo svolgimento delle operazioni concorsuali e le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati: esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile, vizi che risultano insussistenti nelle varie fattispecie prospettate da parte appellante.

2. La mancata esibizione di un documento da parte del candidato, nel corso della prova orale di un concorso, costituisce al più una mera irregolarità, quando risulta la sua personale conoscenza da parte di uno o più commissari.

3. La normativa sulle pari opportunità è preordinata a garantire nel senso più ampio le possibilità di occupazione femminile, sicché la sua violazione non può venir contestata altro che dalle possibili beneficiarie della stessa: in assenza di una esplicita disposizione normativa che preveda il contrario, la violazione della normativa di settore non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile. (Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7962).

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