ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Accesso civico generalizzato ai dati dei defunti

Nessun accesso civico generalizzato ai dati dei defunti. Così si è espresso il Garante per i dati personali nel parere n. 2 reso il 10 gennaio 2019

Approfondimento di S. Biancardi

Nessun accesso civico generalizzato ai dati dei defunti. Così si è espresso il Garante per i dati personali nel parere n. 2 reso il 10 gennaio 2019. Nel caso esaminato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un’Azienda Sanitaria aveva chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di un accesso civico. Nello specifico, dagli atti risultava che era stata presentata un’istanza di accesso ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 agli atti di audit clinico e successiva elaborazione del percorso clinico da parte del risk manager, inerente il caso segnalato dal soggetto istante all’Azienda, riguardante la discrepanza tra rilievo autoptico e diagnosi clinica effettuata su un paziente. L’amministrazione aveva negato l’accesso, rappresentando che la documentazione conteneva dati sensibili personali e quindi non accessibili sulla base della normativa sopra richiamata. Nel caso in esame, come rappresentato nella richiesta di parere al Garante, risultava che il soggetto istante, precedentemente all’istanza di accesso civico, aveva presentato alla Direzione sanitaria aziendale una segnalazione relativa alle cure eseguite su un paziente, avente a oggetto un caso di possibile errore clinico, chiedendo di avviare un audit clinico, sollecitando il riscontro alla sua segnalazione, di “possibile malpractice”. A seguito della risposta dell’amministrazione con la quale si informava il segnalante, alla luce delle analisi effettuate, del corretto operato dei clinici nella gestione del caso, lo stesso aveva formulato accesso, ai sensi della normativa in materia di accesso civico, agli atti di audit clinico e agli approfondimenti condotti dal risk manager. Dalla documentazione inviata dall’Azienda sanitaria al Garante per la Privacy emergeva che la documentazione oggetto dell’accesso civico contenesse dati e informazioni personali, inerenti il quadro clinico di un paziente deceduto, con specifici e accurati dettagli su ricovero, degenza, sintomi, anamnesi, diagnosi, esami effettuati (di cui alcuni particolarmente invasivi) con relativi risultati, terapia, farmaci somministrati, consulenze mediche effettuate, nonché informazioni sul credo religioso professato.

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