P.l.i.p. da sottoporre a referendum propositivo: sussiste la giurisdizione dell’A.G.O.

P.l.i.p. da sottoporre a referendum propositivo: sussiste la giurisdizione dell’A.G.O.

Una questione, di giurisdizione, su aspetti a cui raramente si riflette: nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi delle procedure referendarie, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i promotori dei referendum agiscono nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria, che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell’ordinamento in generale e non di uno specifico interesse della pubblica amministrazione (da ultimo, Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5559, e 1 ottobre 2010, n. 7268; TAR Liguria, sez. I, 14 maggio 2012, n. 664; TAR Sardegna, sez. II, 20 aprile 2012, n. 411; TAR Lombardia, sede Milano, sez. II, 3 novembre 2011, n. 2616).
Lo ha deciso il T.A.R. per la regione Valle d’Aosta, con sent. n. 75 del 18/9/2012. Conseguentemente, si è affermato che il diritto soggettivo pubblico dei promotori può essere affermato o negato, ma non degradato né inciso da atti posti in essere dagli organi di controllo della procedura referendaria e che tale diritto non è limitato alla sola fase dell’iniziativa referendaria, ma si estende all’intero arco della relativa procedura; ed, inoltre, che i soggetti che si oppongono, per qualsivoglia ragione (sostanziale, procedurale, politica), all’ammissibilità del quesito referendario, indipendentemente dal petitum introdotto in giudizio, propongono nella sostanza una domanda di accertamento negativo la cui causa petendi si traduce nella negazione di una o più delle condizioni di esercizio del diritto soggettivo pubblico vantato dal comitato promotore del referendum e che l’interesse materiale di chi si oppone al referendum ha natura e contenuto omogeneo a quello dei promotori, anche se è speculare nella direzione. Pertanto, nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti della procedura referendaria si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario data la natura solo soggettivamente amministrativa, ma sostanzialmente legislativa di tali provvedimenti, dato che nella specie la funzione legislativa viene esercitata in forma di democrazia diretta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2552, e sez. V, 16 giugno 2009, n. 3834). Inoltre, il giudice amministrativo è sfornito in via generale di giurisdizione esclusiva in materia di operazioni elettorali e procedure referendarie (come si evince dal combinato disposto degli artt. 126 e 133 C.P.A.), senza che sia possibile individuare, in via esegetica, nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, stante il carattere eccezionale e tassativo delle norme che prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr.: Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2007, n. 10). Ne consegue che è inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso contro la deliberazione con la quale la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare con sede presso il Consiglio regionale ha ritenuto ammissibile una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo.

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