P.l.i.p. ..."europee"...? Individuate le autorità "verificatrici", con possibilità di "rimessione" ad altri. Cioè, ai soliti....

P.l.i.p. …”europee”…? Individuate le autorità “verificatrici”, con possibilità di “rimessione” ad altri. Cioè, ai soliti….

Forse, non è stata fatta molta attenzione al il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 65/L dell’11/3/2011, magari considerandolo come un “qualche cosa” di remoto, dove l’iniziativa dei cittadini dell’Unione europea consente loro di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell’articolo 241 TFUE.
Queste “iniziative” richiedono il “sostegno” (leggi: sottoscrizione) di almeno 1.000.000 di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sostegno che è preceduto da una “registrazione” presso la Commissione UE, cui segue la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, utilizzando moduli conformi a quelli stabiliti nell’Allegato III al Regolamento (CE) n. 211/2011, che deve svolgersi entro 12 mesi.
Per poter dichiarare il proprio sostegno a un’iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell’Unione e avere l’età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
Le dichiarazioni di sostegno (firme) possono essere su carta o con modalità elettronica (firma elettronica avanzata). Le firme (anzi, nel contesto: dichiarazioni di sostegno), una volta raccolte, sono oggetto di una verifica che, in sostanza, consiste (a parte le dichiarazioni di sostegno raccolte con modalità elettronica che hanno una specifica regolazione), nella verifica sulla coerenza rispetto ai dati identificativi dei “sostenitori” e dei loro documenti, eventualmente anche con modalità campionarie.
Tra l’altro, entro il 1/3/2012 ciascun Stato membro doveva indicare alla Commissione UE le autorità a ciò competenti, termine del tutto (…) rispettato solo che si consideri come il 30/11/2012 (quasi una gravidanza …) entri il vigore il dPR 18/10/2011, n. 193 con cui è stato provveduto in questo senso e che individua nel MIN l’autorità competente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno (per le dichiarazioni di sostegno effettuate con modalità elettronica, autorità competente è l’Agenzia per l’Italia digitale), verifica per cui viene fatto ricorso a metodi campionari, verifica estesa alla veridicità (intuitivamente die dati personali e dei documenti di riconoscimento indicati, non essendo prevista autenticazione di firma) attuata attraverso un confronto “…. con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali è indicato il passaporto. ….”, ma, pur esistendo l’INA (destinato a trasformarsi in ANPR per quanto previsto dall’art. 2 D.L. 18/10/2012, n. 179) di considera anche l’ipotesi che la verifica sia “ …. rimessa (infatti, non può escludersi che il MIN si avvalga abbondantemente della possibilità di “rimettere” la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni di sostegno … ai comuni …. ) ai comuni e alle questure territorialmente competenti ….”, si sia anche una presunzione di accertamento positivo, decorsi 45 giorni.
Va osservato come questa previsione potrebbe indurre a comportamenti impropri, cioè quelli dell’inerzia, o inadempimento, sulla considerazione per cui, decorso il termine, tanto la veridicità è presunta positivamente accertata.

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