Parere del Consiglio di Stato, I, 29 novembre 2013, n. 4705

Parere del Consiglio di Stato, I, 29 novembre 2013, n. 4705

L’art. 143 del T.U.E.L. prevede, al comma 4, che lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per collegamenti con la criminalità organizzata “di cui al comma l è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3”.
 
Investito dal quesito sull’individuazione del dies a quo, in quanto il Ministero dell’Interno evidenzia(va) “che il giorno di decorrenza del termine trimestrale può essere individuato in quello di ricezione, da parte del ministro dell’interno, della relazione del prefetto, ma potrebbe essere individuato anche nella data di trasmissione della detta relazione da parte del prefetto”, il Consiglio di Stato reputa rilevante la “data d’invio della relazione”.

 

 Numero 04705/2013 e data 29/11/2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2013

 

NUMERO AFFARE 03322/2013

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Quesito concernente il termine entro il quale dev’essere disposto lo scioglimento dei Consigli comunali in applicazione dell’art. 143, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

LA SEZIONE

Vista la relazione 19 settembre 2013 prot. n. 13296 con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha posto il quesito;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

L’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94, prevede al comma 4 che lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per collegamenti con la criminalità organizzata «di cui al comma l è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3».

Il ministero osserva che il giorno di decorrenza del termine trimestrale può essere individuato in quello di ricezione, da parte del ministro dell’interno, della relazione del prefetto, ma potrebbe essere individuato anche nella data di trasmissione della detta relazione da parte del prefetto. Propende per la prima interpretazione, che sarebbe suffragata dalle seguenti argomentazioni:

1) l’applicabilità in ordine alla trasmissione degli atti delle disposizioni di diritto comune dettate per i negozi unilaterali recettizi, ed in particolare dell’art. 1335 del codice civile, a tenore del quale “la proposta, l’accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

2) L’avvenuto accoglimento, da parte dell’ordinamento giuridico, del principio di scissione degli effetti della notificazione, per il notificante e per il destinatario della notificazione, allorquando venga in rilievo, appunto, il rispetto di un termine (cfr. corte costituzionale, sentenza 26 novembre 2002 n. 477, che richiama la sentenza 14 gennaio 2002 n. 3). Secondo la corte, infatti, risulta “ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”. L’atto, quindi, si riterrà notificato per il notificante ad ogni effetto di legge al momento della sua consegna all’ufficiale giudiziario, mentre, per il destinatario della notifica, resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo al ricevimento dell’atto e la conseguente decorrenza da quella data di qualsiasi termine.

Al proposito, osserva che non appare preclusiva la circostanza che il predetto principio sia stato affermato con riguardo ai termini processuali per le notificazioni, atteso che la corte di cassazione ha applicato, di recente, il medesimo principio anche con riferimento ad una fattispecie in cui veniva in rilievo il rispetto, da parte di un contribuente, del termine per la trasmissione telematica di dati documentali all’agenzia delle entrate (cfr. corte di cassazione, ordinanza n. 13432/2012).

3) La circostanza che lo stesso art. 143, nel prevedere, al comma 3, un altro termine procedimentale (in questo caso riferito alla relazione che il prefetto è tenuto a trasmettere al ministro dell’interno) usa il diverso termine di “invia”. Il che costituisce conferma del principio ricordato al precedente punto 2), ovvero quello di scissione degli effetti della trasmissione di un atto per il soggetto che invia l’atto rispetto a quello che lo riceve; nella fattispecie in esame da un lato, infatti, il prefetto, mediante il semplice invio al ministro dell’interno della propria relazione, rispetta il termine di cui al comma 3 dell’ art. 143, mentre è solo dalla ricezione, da parte del ministro dell’interno, della predetta relazione che decorre il termine previsto al comma 4 della disposizione citata per l’adozione del provvedimento di scioglimento dell’organo consiliare.

La seconda interpretazione, secondo la quale il dies a quo è la data di trasmissione della relazione da parte del prefetto, trova la ragion d’essere nell’interpretazione restrittiva e letterale della locuzione riportata nel predetto comma. Occorre sottolineare che il legislatore ha inteso, con il novellato art. 143 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, prevedere una calendarizzazione del procedimento in questione con l’assegnazione di un termine a ciascuna fase del predetto procedimento, al fine di evitare che i tempi possano dilatarsi senza che vi siano particolari esigenze che lo richiedano. Ed inoltre la previsione di tali termini assegnati ai soggetti istituzionali, chiamati dal legislatore ad esprimersi per ogni segmento dell’iter procedimentale, ne garantisce l’osservanza; né potrebbe fondatamente sostenersi che eventuali discrasie nei termini endoprocedimentali possano far venire meno la legittimazione di tali soggetti a pronunciarsi sulle fasi procedurali, fermo restando il termine finale per l’adozione del provvedimento (decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale ovvero decreto ministeriale previsto dall’art. 143, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267 del 2000).

Ciò premesso, poiché le disposizioni analizzate non si prestano ad un’univoca soluzione e potrebbero essere oggetto di motivi d’impugnazione dei decreti presidenziali di scioglimento dei Consigli comunali disposti ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, il ministero ritiene necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato con riguardo alle due ipotesi prospettate.

 

Considerato:

La Sezione rileva che i princìpi in tema di notificazione degli atti e la giurisprudenza costituzionale al riguardo, richiamati nella relazione, non sono pertinenti. Essi riguardano il contemperamento dell’interesse di parti contrapposte, a rispettare termini di decadenza o di prescrizione o a beneficiare di altri effetti connessi al rispetto del termine di notificazione, e rispettivamente ad eccepire il verificarsi di termini decadenziali; e possono essere generalizzati solo nell’àmbito dei rapporti tra i privati, o ancor più latamente tra il soggetto interessato e la pubblica autorità. Essi non hanno nulla a vedere coi rapporti tra organi di una medesima amministrazione, nella specie il prefetto e il ministro dell’interno, il primo dei quali, al quale compete l’impulso per gli accertamenti sui sospetti di condizionamento dei Consigli degli enti locali da parte della criminalità organizzata, ha tutti i mezzi perché le sue comunicazioni pervengano prontamente al ministero e per ottenere conferma del ricevimento delle medesime da parte del ministero. Oltre a ciò, anche ad ipotizzare un inverosimile ritardo della comunicazione del prefetto al ministero, non ne deriverebbe né la decadenza dell’Amministrazione ad emettere il decreto di scioglimento del Consiglio né l’illegittimità del decreto medesimo; posto che, da una parte, la decadenza per superamento di un termine si verifica solo quando il conferimento di una facoltà o potere è subordinato al rispetto di un determinato termine; e dall’altra l’invalidità di un atto deriva dalle sue qualità intrinseche (prima delle quali il suo contenuto), e non da un fatto estrinseco e successivo come la notificazione.

Parimenti non è conferente con la materia il richiamo all’art. 1335 del codice civile, che riguarda il momento in cui si producono effetti delle dichiarazioni contrattuali unilaterali (come proposta, accettazione, loro revoca, recesso, opzione, dichiarazioni varie previste dal contratto).

Ciò posto, non rimangono altre ragioni per discostarsi dal testo del comma dell’art. 143 citato, secondo cui «Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3»; ossia dalla data data d’invio della relazione.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

 

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

Hans Zelger

Raffaele Carboni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Gabriella Allegrini

 

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