Pari opportunità: dubbi su di una eventuale riforma dell'aritmetica

Pari opportunità: dubbi su di una eventuale riforma dell’aritmetica

Da S. Stefano è in vigore la L. 23/11/2012, n. 215 con cui è stato promosso il “ri-equilibrio” di genere in vari organismi, collegiali, in particolare anche per gli organi delle Autonomie Locali e per i consigli regionali. Si tratta di aspetti che, in parte, era stata già prevista nel 1993, con la L. 25/3/1993, n. 81, poi dichiarata viziata nella legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale e che cerca di affrontare il fenomeno delle presenze, non omogenee, in termini di genere, nei vari organi ed organismi.
Per altro, parlandosi di pari opportunità, sembrava che, aritmeticamente, la parità possa aversi nel rapporto 1:1, mentre nella legge si pone un limite di 2/3 ..
Tuttavia, non si pone una “riserva”, seguendosi il meccanismo opposto (ma che porta al medesimo esito) della fissazione di un tetto, di un limite.
Peccato che la problematica affrontata, per quanto rilevante, non abbia una causa nelle proporzioni numeriche, quanto in altri fattori, ben più complessi e con radici su cui ogni intervento richiede tempi di effettualità che, probabilmente, sono maggiori di quelli richiesti per mere modifiche normative.
Va segnalato come la previsione della non eccedenza di genere nei 2/3 operi fin dalla fase di presentazione delle candidature (quanto meno per i comuni), mentre qualche considerazione differente andrebbe formulata per i consigli regionali, dal momento che (art. 122 Cost.) spetta alle regioni stesse l’esercizio della potestà legislativa in materia, anche se si tenti  di aggirare questo attraverso modifiche di altre disposizioni. Le norme, si applicano anche  alla propaganda elettorale  a mezzo di servizi radio-televisivi, nonché  alle commissioni di concorso.

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