Patenti di guida ed innovazioni. Patenti prive di indirizzo, residenza normale, durata di validità delle patenti di guida

Patenti di guida ed innovazioni. Patenti prive di indirizzo, residenza normale, durata di validità delle patenti di guida

E’ noto come dal 19/1/2013 siano modifiche numerose regole sulle patenti di guida, tanto che le Forze di Polizia hanno attivato campagne informative.
Alcune delle modifiche riguardano, oppure hanno effetti, anche aspetti non strettamente di circolazione stradale.
A seguito delle modifiche il MIN, Dipart. P.S., ha emanato la circolare  n. 300/ A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013, con le prime indicazioni operative. In particolare, si segnala il punto 2.3 riguarda l’eliminazione dell’indicazione dell’indirizzo dalla “nuova” patente di guida, tanto che per le patenti precedentemente rilasciate, viene sospesa la stampa (e, di conseguenza, l’invio) degli adesivi di aggiornamento dell’indirizzo.
Il ché non significa che le variazioni di indirizzo su patenti di guida (ma anche veicoli, rimorchi, ecc.)  non vadano comunicati all’Ufficio anagrafe, per l’inoltro ai fini dell’aggiornamento, alla M.C.T.C., ma unicamente che, nel caso di conducente che non disponga, oltre alla patente, di altro documento recante l’indirizzo attuale, gli organi svolgenti funzioni di polizia stradale, dovranno accedere alla c.d. “anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”,  Incidentalmente, potrebbe ricordarsi che la C.I., valida per 10 anni ed oltre (fino al compleanno successivo ai 10 anni dal rilascio) potrebbe non riportare l’attuale indirizzo, quanto quello all’epoca del rilascio.
Altro aspetto da richiamare è la possibilità, per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di poter fare riferimento, oltre ché alla “la residenza anagrafica” (giustamente nella circolare correlata  all’art. 43,  2 C.C, e di cui, sostanzialmente, l’art. 2 L. 24/12/1954, n. 1228 costituisce attuazione), anche la “residenza normale”  in Italia, definita come “ …. il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale….”, e ai fini dell’applicazione , è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.
Infine, in Punto 8 della circolare, in materia di durata di validità delle patenti, riconferma come esse non siano oggetto di “rinnovo” (anche se questo termine è, talora, usato, e frequentemente, nel linguaggio comune), quanto di conferma di validità.

Vedi:
Circolare Ministero dell’interno – Dip. pubblica sicurezza 25/1/2013 n.300/ A/744/13/101/3/3/9
Decreto legislativo 18 aprile 2011 I n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative

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