PEC e trasmissioni di atti di stato civile dall'estero. Estensione agli atti di stato civile trasmessi tra comuni.

PEC e trasmissioni di atti di stato civile dall’estero. Estensione agli atti di stato civile trasmessi tra comuni.

Se dapprima l’utilizzo della PEC è stato avviato per le trasmissioni degli atti di stato civile formati all’estero e trasmessi in Italia dai consolati, per altro per iniziativa del MAE (avevano finito i francobolli?), ponendo, inizialmente, qualche “problemuccio”, non certo risolto (e, forse, è anche meglio così), modalità che ha visto l’emanazione di alcune circolari, alcune delle quali possono anche avere legittimamente sollevato qualche perplessità, ora con la circolare del MIN n. 14 del 18/5/2011, firmata (si noti) dal Capo Dipartimento, si ha un’estensione dell’utilizzabilità, in termini di facoltà, alla trasmissione di atti di stato civile tra comuni: Si sottolinea l’elemento della facoltatività, dato che già si sono registrati velleitarismi, anche se va osservato come, una volta che si disponga, come d’obbligo, di casella di PEC, il ricorso a questa modalità diventa senz’altro profittevole sia per lì’USC “mittente” che per l’USC “ricevente”.
Oltretutto, pregevolmente, con questa circolare si chiarisce un aspetto sulla differenza tra “oggetto” e “mezzo” di trasmissione.
Tale estensione riguarda non solo la trasmissione degli atti di stato civile “tra” comuni, come nel caso in cui ricorra l’art. 12,8 RSC, ma è esteso alle comunicazioni (a volte, impropriamente quanto erroneamente, chiamate ancora, a distanza di oltre 10 anni, come “proposte” di annotazione!) volte a fornire le informazioni necessarie a che altro USC esegua annotazioni su atti di stato civile da questi conservati.
Poco comprensibile il richiamo all’art. 3 D. Lgs. 12/2/1993, n. 39, se non come alibi – improprio (non essendo tali comunicazioni prodotte sempre da sistema informatico, ma a volte solo “trasmesse” informaticamente) – per evitare l’utilizzo della firma digitale, la quale, una volta a disposizione per altro, potrebbe essere utilizzata anche a questo fine. Comunque sia, la de-materializzazione costituisce un obiettivo del tutto condivisibile (anche se, non sia così ancora del tutto superato, considerandosi come i “riceventi” venga a doversi stampare quanto gli venga trasmesso: in altre parole, la de-materializzazione non raggiunge interamente il proprio obiettivo, la trasla la produzione di carta o, meglio, riguarda la fase vettoriale, quella della trasmissione).

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