Pensioni e miraggi

Pensioni e miraggi

L’art. 12, D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in L. 30/7/2010, n. 122, non è stato interessante solo per il co. 1 (quello che ha previsto che il diritto alla riscossione della pensione sorga dopo 12 mesi (18 per i lavoratori autonomi) dalla maturazione del diritto ad essere collocati a riposto, ma altresì per l’accelerazione al collegamento alla c.d. speranza di vita, ma altresì per il comma 12-septies sull’onerosità delle ricongiunzioni di periodi d’iscrizione presso diversi istituti previdenziali, onerosità correlata, altresì, da un interesse, composto, del 4,50%.
A parte il fatto che, a suo tempo, l’allora Ministro dell’Economia e Finanze ebbe a vantarsi del fatto di avere fatto un intervento sulle pensioni senza avere contrasti dalle forse sociali, si può anche comprendere che vi possa essere, in termini solidaristici, un onere (anche se, es., la ricongiunzione dall’INPDAP all’INPS, fin quando era gratuita, aveva già una propria componente solidaristica, nel senso che la contribuzione in favore dell’INPDAP vedeva percentuali maggiori rispetto a quelle previste per gli iscritti all’INPS). Solo che il computato dell’attuale ricongiunzione onerosa (che sembrerebbe riguardare circa 600.000 persone, cioè non proprio casi isolati), considerando le modalità di computo, porta ad esiti fortemente in-argomentabili, come nel caso di una dipendente comunale per circa 27 anni, poi iscritta all’INPS, cui è stato richiesto un contributo di (soli …) € 265.673,00, da versare in 163 “comode” rate mensili di € 2.169, 90 cadauna.
In un caso nella direzione opposta (dall’Inps all’Inpdap) il contributo veniva ad essere di € 42.788,69 euro in unica soluzione, oppure € 314,36 mensili, per n. 180 rate.
Certo, i valori mutano a seconda delle posizioni personali, ma, in alcuni degli esempi, risultano importi che non tutti possono sostenere e anche quando teoricamente sostenibili (per non dire che in tal modo ridurrebbe, di pari importo, l’asse ereditario per coniuge e figli) sono del tutto sproporzionati, considerandosi che si tratti di ricongiungere periodi per cui erano stati pagati contributi maggiori, in percentuale, che se vi fosse stata contribuzione direttamente all’INPS.
Non solo, ma se la contribuzione versata, serviva a costituire una rendita (il trattamento pensionistico) non si vede perché la/ il pensionanda/o debba anche corrispondere un interesse (composto, al 4,5%) su somme di cui, finora, non ha avuto disponibilità di sorta, essendo state trattenute dalla retribuzione.
Per non considerare come, di fronte a certi importi, disponendone, possa considerarsi l’ipotesi di fare ricorso, in alternativa, a strumenti finanziari che potrebbero, a certe condizioni, dare esiti di un certo tipo. Incidentalmente, merita di essere ricordato come un parlamentare abbia affermato che la ricongiunzione onerosa sia stata una precisa scelta, che poi si sarebbe rivelata oggettivamente (nel merito) sbagliata o, meglio, sembrerebbe che chi scriveva la legge sapeva benissimo cosa stesse facendo e le sue conseguenze, ma abbia deciso di farlo ugualmente.
Per non considerare come, dopo la “confluenza” dell’INPDAP nell’INPS, non vi è più distinzione tra istituti di previdenza, per cui non potrebbe neppure potersi parlare di “ricongiunzione”, essendo la contribuzione versata al primo stata trasferita, e confusa (art. 1253 CC), nel secondo ….

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