Permessi per i familiari di portatori di handicap. Spettano anche se si abiti lontano

Permessi per i familiari di portatori di handicap. Spettano anche se si abiti lontano

Il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Bari, sexies 2^, sent. n. 217 del 20/1/2012  ha riconosciuto che i permessi mensili retribuiti che ai sensi delll’art. 33, 3 L. 5/2/1992, n. 104 possono essere richiesti (e ottenuti) dai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, spettano anche nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti residente a notevole distanza dal luogo in cui si trova il familiare poiché la continuità dell’assistenza, dopo la modificazione della L. 5/2/1992, n. 104 operata dall’art. 20 L. 8/3/2000, n. 53 del 2000, che ha espunto la convivenza dai presupposti indispensabili per fruire del beneficio stabilito dalla legge, non deve essere intesa in senso materiale e infermieristico, quanto piuttosto in senso morale (sic!), come presenza periodica e costante.
Il requisito della continuità cioè, deve essere inteso in modo meno rigoroso e la distanza non può in sé rappresentare elemento dirimente.
Peraltro la normativa sopravvenuta (art. 24 L. 4/11/2010, n.) ha ridisegnato la disciplina di tali permessi mensili sopprimendo il riferimento ai requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza prestata. Ha inoltre espressamente previsto – al comma 3-bis inserito dall’art. 6, 1, lett. b), del D. Lgs. 18/7/ 2011, n. 119 – che non osta al riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 la distanza tra il luogo di residenza della persona in situazione di handicap grave e quello di residenza del lavoratore purché, ove sia superiore a 150 chilometri, il lavoratore attesti – con titolo di viaggio o altra documentazione idonea – il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

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