STRANIERI - Permesso di soggiorno: l’istanza di rinnovo non può essere archiviata per ragioni meramente formali

L'Amministrazione non può ragionevolmente presumere il difetto di interesse dalla semplice mancata comparizione alla convocazione

Risulta illegittimo il provvedimento che dispone l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di ragioni meramente formali, come nel caso di specie, la mancata presentazione del cittadino straniero alle convocazioni presso la Questura), essendo l’Amministrazione tenuta a pronunciarsi nel merito.
Sebbene sia richiesta la collaborazione del cittadino straniero e gravi su di esso un dovere di diligenza in relazione ai procedimenti diretti ad ottenere il permesso di soggiorno, nondimeno la Questura non può ragionevolmente presumere il difetto di interesse dalla semplice mancata comparizione alla convocazione, ma deve esaminare la documentazione presentata a sostegno dell’istanza e, ove il cittadino straniero non abbia supportato la sua richiesta con elementi a sostegno del possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura potrà respingere la domanda nel merito, dichiarando che l’interessato non ha provato di possedere i requisiti richiesti dall’ordinamento per il rinnovo del titolo.

>> LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ III, 1° DICEMBRE 2021, N. 8014

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