CITTADINI STRANIERI - Permesso di soggiorno – Rinnovo – Cause ostative – Art. 5, c. 5, TU immigrazione – Valutazione delle condizioni personali e familiari

Consiglio di Stato, III, 21 gennaio 2013, n. 326 (riforma Tar Toscana 6 giugno 2012, n. 1081)

1. La massima

Se è vero che, in base al combinato disposto degli artt. 4, c. 3, e 5, c. 5, del TU Immigrazione il permesso di soggiorno non può essere rilasciato o non può essere rinnovato nel caso di intervenuta condanna per uno dei reati ivi specificati, tuttavia l’effetto automaticamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno non può trovare applicazione nel caso disciplinato dal citato art. 5, c. 5, come modificato dal decreto legislativo 5/2007 (“…nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”). In presenza di tali condizioni i reati che sono considerati normalmente ostativi costituiscono elementi che possono giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all’esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con l’interesse all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati dalla norma. Secondo un orientamento interpretativo ormai consolidato, inoltre, i principi introdotti dal d.lgs. 5/2007 trovano applicazione non solo in presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento, in quanto, a parità di composizione del nucleo familiare non vi sarebbe alcuna giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito ab origine o che si sia formato in Italia.

2. La vicenda

Il Questore dispone la revoca del permesso di soggiorno, a seguito della condanna (richiamata per relationem) per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990.

La revoca è impugnata dallo straniero sotto vari profili, in particolare per omessa valutazione degli elementi positivi, ex art. 5, c. 5, TU Immigrazione.

Il giudice di primo grado rigetta il ricorso, rilevando che la condanna per un reato in materia di stupefacenti è ex se ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Di fronte ad una condanna di questo tipo, sottolinea il giudice di primo grado, “nessuna rilevanza può … assumere il riferimento ad una possibile violazione del principio di partecipazione e della previsione di cui all’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (che è comunque scriminata dalla previsione dell’art. 21-octies stessa legge, in considerazione del carattere vincolato del provvedimento di diniego), alla natura non perentoria del termine per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (come già rilevato, l’atto è da ritenersi congruamente motivato, sulla base della sola rilevazione della sussistenza della sentenza penale ostativa) o al positivo inserimento sociale del ricorrente e della sua famiglia (con tutta evidenza, si tratta di valutazione che non esplica effetti nella presente fattispecie in cui, come già rilevato, la valutazione di pericolosità è stata già compiuta dal legislatore)”.

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso dello straniero.

Il giudice di appello:

1)ricorda:

-che, se è vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, c. 3, e 5, c. 5, del TU Immigrazione, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato o non può essere rinnovato nel caso di intervenuta condanna per uno dei reati ivi specificati, tuttavia l’effetto automaticamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno non può trovare applicazione nel caso disciplinato dall’art. 5, c. 5, del citato TU, come modificato dal  d. lgs. 5/2007(“nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”); cosicché, in presenza delle condizioni elencate dalla norma “i reati che sono considerati normalmente ostativi costituiscono elementi che possono giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all’esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con l’interesse all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati dalla norma”;

-l’orientamento consolidato del (la Sezione del) Consiglio di Stato, in base al quale i principi introdotti dal d.lgs. 5/2007 trovano applicazione “non solo in presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento”, giacché, “a parità di composizione del nucleo familiare … non vi sarebbe alcuna giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito ab origine o che si sia formato in Italia”;

-che l’ “applicazione di tale disposizione comporta quindi che, pur in presenza di una causa ostativa al rilascio (o rinnovo) del permesso di soggiorno, il diniego può essere (anche) pronunciato ma solo a seguito di una valutazione discrezionale riferita alla personalità dell’interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché alla lunga permanenza in Italia ed al suo inserimento, con il nucleo familiare, nel contesto sociolavorativo”.

2)reputa che lo straniero si trovi nelle condizioni previste dalla norma, in quanto “vive in Italia da numerosi in anni con la moglie e con quattro figli (due dei quali nati in Italia)”

 

3. I precedenti (giurisprudenziali)

Cons. di Stato, III, 8 novembre 2012, n. 5679: “…pur considerando che la disposizione citata (…art. 5.c. 5, TU Immigrazione, ndA…) si riferisce, in modo esplicito, agli stranieri che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o siano familiari ricongiunti, questa Sezione ha ripetutamente affermato che la stessa tutela deve essere riconosciuta ai nuclei familiari che si trovino già riuniti ab origine, ove la loro composizione corrisponda a quella che, ove fosse necessario, legittimerebbe la procedura di ricongiungimento. A parità di composizione del nucleo familiare, infatti, non vi sarebbe infatti alcuna giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito ab origine…”.

Cons. di Stato, III, 25 settembre 2012, n. 5089 (cit. in motiv.): “…E’ vero però che l’art. 5, comma 5, del t.u. è stato parzialmente modificato dal decreto legislativo n. 5/2007. Quest’ultimo intervento, in attuazione di una direttiva comunitaria, ha aggiunto al comma 5 le seguenti frasi: «Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». In sostanza, la nuova disposizione declassa, per così dire, i reati tassativamente ostativi trasformandoli in elementi che possono giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all’esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con l’interesse all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati dalla norma. Si deve precisare che, secondo un orientamento interpretativo ormai consolidato presso questa Sezione, i nuovi princìpi introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione non solo in presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento”.

Vedi

Consiglio di Stato sez. III 21/1/2013 n. 326
Permesso di soggiorno – Rinnovo – Cause ostative – Art. 5, c. 5, TU immigrazione – Valutazione delle condizioni personali e familiari

TAR Toscana 6/6/2012 n. 1081

 

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