STRANIERI - Permesso di soggiorno – Straniero soggiornante – Obbligo di comunicare alla questura la variazione anagrafica – Violazione – Costituisce valido motivo ostativo al rilascio del titolo di soggiorno – Va escluso

Il comma 7 dell’art. 6 del d.lgs. n, 286/98  stabilisce, per lo straniero regolarmente soggiornante, che dell’avvenuta iscrizione o variazione anagrafica l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente, ed il successivo comma 8 che, fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. Ciò posto, se indubbiamente la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, ciò non può equivalere a sostenere che la mancata ottemperanza da parte dello straniero all’obbligo di comunicare la variazione anagrafica possa costituire valido motivo ostativo al rilascio del titolo di soggiorno richiesto.

 

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